AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI E RELATIVE FORMA DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)

L’istituto del whistleblowing è uno strumento a disposizione del settore pubblico e privato che si prefigge di regolamentare e facilitare la segnalazione di illeciti di cui il soggetto segnalante, il cosiddetto “whistleblower”, sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, anche mediante la previsione di significative forme di tutela nei confronti dello stesso segnalante e degli altri soggetti coinvolti.

In Italia, il whistleblowing è stato introdotto dalla legge n. 190/2012. Nel corso del tempo la materia è stata ulteriormente novellata di cui, da ultimo, dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24  recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali». Alla luce delle intervenute novità l’ANAC ha predisposto specifiche linee guida di cui alla Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (Linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione).
In attuazione di quanto previsto dalla normativa e dalle Linee Guida ANAC, con deliberazione n. 209/2024, l’ATS di Bergamo ha adottato il “Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali e relative forme di tutela” che disciplina la procedura e definisce gli strumenti per la gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica di sui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto dell’Agenzia.

La disciplina del whistleblowing si applica ai dipendenti dell’Agenzia ed anche a soggetti non dipendenti dell'Agenzia (ad es. lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, volontari, tirocinanti, ecc.) o comunque, da chi svolge, ha svolto o dovrà svolgere un'attività lavorativa o professionale in favore dell’Azienda, come espressamente individuati dalla normativa vigente e dal Regolamento aziendale. 

Prima di inoltrare una segnalazione, si raccomanda di leggere il “Regolamento” pubblicato in allegato alla presente pagina.

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MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

I CANALI DI SEGNALAZIONE “INTERNA”:

a) procedura mediante piattaforma informatica, altamente raccomandata, da utilizzarsi in via prioritaria e da preferire ad ogni altro canale interno: la piattaforma utilizza un protocollo di crittografia (conforme alle disposizioni di legge), che meglio garantisce sicurezza al processo di segnalazione. Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:
- la segnalazione viene fatta tramite la compilazione del modulo on line sotto riportato attraverso l'apposita piattaforma informatica dedicata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- al momento dell’invio della segnalazione, l'applicativo genererà un codice "identificativo univoco" o "key code" di 16 cifre che il segnalante deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti e conoscere i relativi esiti;

Clicca qui per accedere all’applicazione del canale di segnalazione interna mediante piattaforma informatica.

b) in alternativa, in via residuale e non raccomandata, con le seguenti modalità:
- in forma cartacea, in tal caso per poter usufruire della garanzia della riservatezza dei dati personali e beneficiare delle tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023, è necessario che la segnalazione sia effettuata compilando l’apposito modulo, da compilarsi in ogni sua parte;

In allegato il documento di segnalazione interna in forma cartacea;

- in forma orale, il segnalante può effettuare la segnalazione rivolgendosi al RPCT al numero telefonico 035/385269. La segnalazione sarà documentata a cura del RPCT tramite apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal segnalante, il quale è tenuto a fornire un proprio contatto, preferibilmente un indirizzo e-mail, necessario per mantenere le opportune interlocuzioni e consentire al RPCT di fornire i riscontri e l’esito della segnalazione
- incontro diretto con il RPCT, il segnalante può effettuare, previo appuntamento, un incontro, in via riservata, con il RPCT. La segnalazione effettuata nel corso dell’incontro è documentata a cura del RPCT mediante verbalizzazione della denuncia. Il verbale dell’incontro è sottoscritto dalla persona segnalante.

I CANALI DI SEGNALAZIONE “ESTERNA”:

Il d. lgs. n. 24/2023 prevede altresì canali di segnalazione esterna (ANAC; divulgazione pubblica -tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone-; denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile) in casi espressamente previsti dalle disposizioni normative.

Per accedere alla disciplina dei canali di segnalazione esterna del sito dell’ANAC, visualizzare il link nella sezione apposita, a fondo pagina.

Canale esterno su piattaforma ANAC: è possibile segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
- se nello specifico contesto lavorativo l'attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria o il canale non è attivo o non è stato consegnato nel rispetto dei requisiti normativi;
- se il whistleblower ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il whistleblower ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per accedere all’applicazione tramite il portale dei servizi ANAC, visualizzare il likk, nella sezione apposita, a fondo pagina. 

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MODULISTICA:

Ultimo aggiornamento: 18/03/2025