Valutazione dei rischi

Dal 31 maggio 2013  non è più possibile autocertificare la valutazione dei rischi.
Con  decreto del Ministero del lavoro, della Salute e dell'Interno 30 NOVEMBRE 2012 sono state pubblicate (con il parere positivo della Conferenza Stato Regioni) le procedure standardizzate per la valutazione del rischio nelle piccole e medie imprese con un numero di addetti non superiore a 10.

Delle procedure standardizzate si possono altresì avvalere le aziende con un numero di addetti non superiore a 50 con esclusione di quelle  in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto e nelle seguenti:

  • Nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • Nelle centrali termoelettriche;
  • Negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
  • Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

Le ditte che nel corso di questi anni hanno potuto avvalersi dell’autocertificazione si sarebbero dovute adeguare al nuovo sistema di valutazione attraverso le procedure standardizzate entro il 31 maggio 2013.

Procedure Standardizzate per la valutazione dei rischi 

Indirizzi e Linee guida per la prevenzione dei rischi specifici

In allegato si riportano i principali documenti prodotti sulla tematica in oggetto che possono essere un valido aiuto per i datori di lavoro per la valutazione dei rischi nelle proprie aziende. Regione Lombardia Indirizzi e "Linee guida" per la prevenzione di rischi specifici 

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025