TICKET ED ESENZIONI

Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa pubblica per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione: sono soggetti al pagamento del ticket tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia, o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali (es. donne in stato di gravidanza, donatori di sangue e di midollo, soggetti minori di anni 14 etc., indipendentemente dal reddito familiare).

Il ticket per la compartecipazione alla spesa sanitaria è dovuto per:

  • le prestazioni di specialistica ambulatoriale,
  • l’assistenza farmaceutica,
  • alcune prestazioni di Pronto Soccorso,
  • le cure termali.

I cittadini che si trovano in particolari condizioni di reddito possono avere diritto all'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Alcune esenzioni per reddito sono assegnate automaticamente dal Ministero dell'Economia e Finanze; altre devono essere invece autocertificate sotto la propria responsabilità.

I cittadini affetti da patologia cronica possono richiedere l’esenzione presentando la certificazione rilasciata da un medico specialista di una struttura pubblica o privata accreditata e la propria Tessera sanitaria. Il diritto all'esenzione è valido per le prestazioni correlate alla patologia.

I cittadini affetti da malattia rara possono richiedere l’esenzione presentando la certificazione redatta su apposita modulistica rilasciata dal Presidio ospedaliero abilitato a diagnosticare Malattia Rara.

 

 

Ticket ed esenzioni per la specialistica ambulatoriale

Il ticket viene calcolato in base alle prestazioni riportate in ricetta.

I costi delle prestazioni specialistiche e diagnostiche ambulatoriali sono determinati sulla base del nomenclatore tariffario di specialistica ambulatoriale.

 

 

Esenzioni dal pagamento del ticket per prestazioni ambulatoriali

Per conoscere quali sono le categorie esenti da ticket per visite ed esami è possibile consultare la tabella “Esenzioni specialistica ambulatoriale”.

 

Altre esenzioni

In particolari condizioni, stabilite da normative specifiche, i cittadini possono usufruire del beneficio dell’ esenzione dal pagamento del ticket per determinate prestazioni specialistiche. Non è prevista tessera di esenzione.

Sono esenti dal pagamento del ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori (L. 388/2000, art. 85):

  • Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda (comma 31, art. 52 della Legge 448/2001-L. Finanziaria per il 2002);
  • Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni;
  • Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio;
  • Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità.

 

Sono esenti dal pagamento ticket le prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening) a fronte di particolari condizioni di interesse sociale (art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98):

  • prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie;
  • prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV;
  • prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
  • prestazioni finalizzate al rilascio di certificati d'idoneità all'adozione e all'affidamento (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003) - codice regionale " I01";
  • prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo);
  • prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992;
  • i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B (all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662), nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia;
  • soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti e fatti di cui alla Legge n. 302/90, così come modificata dalla Legge n. 407/98.

 

 

Esenzioni per reddito

 

 

Responsabile della pubblicazione: Dipartimento PAAPSS

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025