IMPIANTISTICA - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare: la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni per l'uso; lo stato di manutenzione e conservazione; il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante; l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo delle attrezzature di lavoro.

Procedure amministrative per le verifiche – Allegato II, Decreto 11 aprile 2011
Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008, ne da immediata comunicazione all’INAIL  secondo le modalità indicate nel portale INAIL

L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore  di lavoro.
Possibilmente entro 45 giorni dalla data di scadenza del  termine per l’esecuzione della prima  delle  verifiche  periodiche  stabilito dall’allegato VII del D.Lgs. n.  81/2008  in  funzione della specifica attrezzatura di lavoro,  il  datore  di  lavoro  deve richiedere  all’INAIL  l’esecuzione  della  prima  delle  verifiche periodiche con la periodicità prevista nel citato allegato VII e possibilmente entro 30 giorni  dalla  data di scadenza  del relativo termine, il  datore  di  lavoro  può  richiedere  all'ATS Bergamo  l’esecuzione  delle  verifiche  periodiche successive alla prima (modelli scaricabili di seguito).

Approfondimenti:

Si fornisce inoltre il documento "Apparecchi di sollevamento in cantiere-FAQ", precisando che in occasione della prima installazione di un apparecchio di sollevamento la dichiarazione di messa in servizio va inoltrata ad INAIL attraverso il portale CIVA

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Convegno, 19 febbraio 2016

Responsabile della pubblicazione: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Ultimo aggiornamento: 23/04/2025