EDILIZIA
Approfondimento sul tema del lavoro all'estero in edilizia
Il Tavolo Sicurezza della Provincia di Bergamo ha ritenuto di fornire chiarimenti sulle questioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le imprese edili che operano all'estero, cercando di offrire a coloro che si confrontano con queste tematiche, come libero professionisti o all'interno delle imprese, una panoramica legislativa completa nonchè spunti metodologici ed operativi utili. Ne trarranno giovamento in particolare le piccole imprese che vogliono confrontarsi con queste opportunità di sviluppo e che si stanno creando il know-how interno necessario per garantire un adeguato sistema organizzativo"
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Lavori in quota
Dall’analisi della Banca dati Inail e dalle risultanze della attività di vigilanza della ATS, si constata che nell’edilizia una delle cause più frequente e più gravi degli infortuni è dovuta alle cadute dall’alto sia in fase di costruzione di edifici che in occasione di operazioni di manutenzione di coperture di edifici già realizzati. Il d.lgs. 81/08 definisce lavoro “in quota” quello che viene realizzato ad una altezza di mt. 2,00 rispetto ad un piano stabile. In realtà l’attenzione e la predisposizione di opere provvisionali o l’utilizzo di attrezzature idonee o l’adozione di dispositivi di protezione individuale, deve essere prestata per tutti i lavori che vengono eseguiti in altezza senza determinarne un limite minimo d’azione.
Per ogni lavoro condotto “in altezza” quindi, in relazione ad una corretta valutazione del rischio e in relazione al lavoro da eseguire, devono essere rispettate le prescrizioni impartite dalla normativa e devono essere messe in atto tutte le azioni al fine di assicurare l’incolumità del lavoratore.
N.B. : L’attenzione da prestare per evitare infortuni da “precipitazione” non è prerogativa solo del settore costruzioni, ma per qualsiasi situazione analoga si venga a creare in qualsiasi settore merceologico e per qualsiasi intervento che predisponga a rischio di cadute dall’alto.
Non va quindi sottovalutata l’importanza di questo rischio nei documenti di valutazione dei rischi (VDR) di tutte le tipologie di aziende.
Si allegano di seguito alcuni documenti di supporto per la valutazione di questo rischio specifico e gli apprestamenti da utilizzare.
- Scheda di controllo cadute dall alto
- Linee Guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili
- Linee Guida Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione
- Linee Guida per l’uso delle piattaforme di lavoro elevabili
- Coperture sicure
- Aggiornamento coordinatori in materia di sicurezza e di salute nei cantieri edili
- Lavoro estero in edilizia
Notifica preliminare di cantiere (art. 99 d.lgs.81/08)
La Regione Lombardia e la Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia hanno disposto che la trasmissione della notifica preliminare dell'inizio lavori in cantiere e dei suoi aggiornamenti, laddove previsto dall’art.99 del d.lgs. 81/08, avvenga tramite sistema informatizzato.
L'inserimento della notifica preliminare online garantisce la trasmissione all'ATS e all’ Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente e permette la stampa dell'atto utile per l'affissione presso il cantiere.
L'utilizzo della modalità di invio informatizzata è diventato obbligatorio dal 1 gennaio 2010; si può accedere all'applicativo utilizzando la propria tessera sanitaria e lettore di smart card, collegandosi all'indirizzo: http://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/
La notifica preliminare trasmessa, laddove previsto dalla normativa, coincide con la comunicazione all’ATS prevista dall’Agenzia delle Entrate per la richiesta di detrazione fiscale per lavori di ristrutturazione. Nel caso di lavori, per la cui durata o numero di imprese, non è prevista la notifica preliminare di cantiere, non occorre inviare ulteriore comunicazione ai fini della detrazione di cui sopra.
Sistemi di ancoraggio
Si sottolinea che il d.lgs. 81/08 per l’esecuzione di lavori in quota o comunque condotti in altezza predilige l’utilizzo di opere provvisionali collettive (art. 111) relegando la scelta dell’utilizzo dei DPI solo nel caso in cui non si possano mettere in atto quelle. I sistemi di ancoraggio sulle coperture permettono l’utilizzo dei dispositivi individuali per evitare le cadute dall’alto durante l’esecuzione di lavori sui tetti per lavori semplici e di durata limitata , per la cui esecuzione (in assenza di possibilità di utilizzo di DPI) si dovrebbero comunque utilizzare opere provvisionali . Si ricorda anche che l’utilizzo di DPI per evitare le cadute dall’alto è subordinato ad una formazione specifica a cui deve essere sottoposto l’utilizzatore.
- SE NON SONO INSTALLATI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO, COME POSSO UTILIZZARE DPI PER EVITARE LE CADUTE DALL’ALTO? In assenza di sistemi di ancoraggio già predisposti, si possono individuare sulla copertura o nelle immediate vicinanze parti strutturali adeguate per costituire punti di ancoraggio provvisori. Ciò è possibile dopo una corretta valutazione delle strutture di supporto e utilizzando attrezzature appropriate.
- E’ L’OBBLIGATORIO INSTALLARE SISTEMI DI ANCORAGGIO SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI? In Provincia di Bergamo tale obbligo è operante dal 2003 ed è parte dei regolamenti di igiene dei Comuni della Provincia. In alcuni Comuni tale obbligo è stato inserito anche nel proprio regolamento edilizio.Tale obbligo vige solo per le nuove costruzioni e in caso di interventi di rifacimento strutturale del tetto.
- QUALI SONO I SISTEMI DI ANCORAGGIO CHE POSSONO ESSERE INSTALLATI SULLE COPERTURE? Quelli più utilizzati essenzialmente sono di due tipi: linee di ancoraggio flessibili orizzontali – Tipo C ( chiamate comunemente “linee vita” ) e punti di ancoraggio singoli – Tipo A (ancoraggio strutturale).
- ESISTE UNA NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO SUI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO? L’adozione di norme tecniche (se non sancito diversamente da leggi) è volontaria; è chiaro che utilizzare un prodotto costruito secondo una norma tecnica offre maggiori garanzie ed è già accompagnato da certificazione che attesta la costruzione secondo la norma tecnica di riferimento. Nel caso specifico, attualmente le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN 795-2012 e la UNI 11578:2015.
- QUALI SONO I CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE ADOTTATI PER LA POSA DI UN SISTEMA DI ANCORAGGIO? - Deve essere valutata l’idoneità dei materiali di supporto; - deve essere installato da persone competenti e secondo le indicazioni della norma tecnica adottata; - l’installazione deve essere verificata (anche mediante calcolo o prova).
- CHI PUÒ MONTARE? Non esiste una abilitazione specifica, ma il tutto rientra in quella che è l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa, la cui verifica è in capo al committente come stabilito dall’art. 90 del d.lgs. 81/08.
- CHI DEVE VERIFICARE SISTEMI DI ANCORAGGIO DOPO L’INSTALLAZIONE? La verifica dopo l’installazione è in capo all’installatore che rilascerà al committente una dichiarazione di corretta posa secondo le indicazione progettuali e le istruzioni del costruttore del sistema installato.
- IL SISTEMA INSTALLATO È SOGGETTO A CONTROLLI PERIODICI? Il sistema deve essere sottoposto a controlli periodici che devono attestare il buono stato del sistema da eseguirsi secondo le indicazioni del costruttore o installatore.
- ESISTE UNA NORMA TECNICA DI RIFERIMENTO PER PROGETTARE LA SICUREZZA DELLE COPERTURE? E’ la UNI 11560:2014 (norma “d’uso”) “Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l’individuazione, la configurazione, l’installazione, l’uso e la manutenzione”. La presente norma tecnica italiana costituisce a tutt’oggi l’unico riferimento tecnico per la progettazione della messa in sicurezza delle coperture di fabbricati civili ed industriali esposte al pericolo di caduta dall’alto.
- Scheda di controllo cadute dall alto
- Linee Guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili
- Linee Guida Esecuzione in sicurezza dei lavori in copertura. Misure di prevenzione e protezione
- Linee Guida per l’uso delle piattaforme di lavoro elevabili
- Aggiornamento coordinatori in materia di sicurezza e di salute nei cantieri edili
- Lavoro estero in edilizia
Responsabile della pubblicazione: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Ultimo aggiornamento: 28/03/2025