AMIANTO

L’amianto quale materiale isolante, fonoassorbente, ignifugo, resistente all’azione corrosiva degli acidi, è stato utilizzato nel passato in molteplici settori civili ed industriali (rivestimenti a spruzzo e isolanti, tubi, canalizzazioni per il trasporto e lo stoccaggio dei fluidi ad uso civile ed industriale, ferodi usati per freni e frizioni, tessuti, tute, coperte antifiamma, ma soprattutto eternit). La Legge 257/1992 (consultabile alla sezione links, a fondo pagina) ha vietato l’impiego lavorativo di amianto, ma per alcuni tipi di manufatti è stata resa possibile l’applicazione fino al 1994.

L’esposizione a fibre di amianto determina effetti patogeni che si manifestano prevalentemente  a carico dell’apparato respiratorio in quanto essendo composto da minuscole fibre, si disperdono nell’aria e vengono inalate. Dal punto di vista clinico sintomi e manifestazioni organiche si evidenziano solo dopo molti anni di esposizione, circa 10-15 anni dopo la prima esposizione e possono passare anche  più di 30 anni dalla insorgenza  di un tumore a carico della pleura o del polmone.

Indicazioni operative

L’amianto può  presentarsi sotto forma di matrice friabile (ad esempio spruzzato su soffitti e pareti , su tubature, come coibente acustico e termico, su corde e guarnizioni, su manicotti), oppure sotto forma di matrice compatta generalmente quale cemento-amianto (eternit). Va precisato che la presenza di amianto in un edificio non comporta un rischio se è  in buone condizioni oppure se è protetto o confinato, ed è per questo motivo che la norma non impone  la rimozione dell’amianto, ma prevede degli adempimenti a carico dei proprietari. E’ comunque opportuno rimuovere tetti in eternit ammalorati e degradati, in quanto il liberarsi di quantitativi, seppur modesti di fibre di amianto nell’ambiente, costituisce comunque un potenziale pericolo che si aggiunge, soprattutto nelle aree urbane, alla presenza di altri agenti cancerogeni. La sospetta presenza di amianto in un edificio, va accertata o tramite la ricerca di documenti che attestino la presenza  del materiale, oppure attraverso un’analisi dello stesso.

Una volta appurata la presenza di  manufatti contenti amianto, il manufatto va “censito”. Si procederà successivamente alla verifica delle condizioni di conservazione e andrà  messo in atto un programma di controllo e manutenzione come previsto dal D.M. 6 Settembre 1994 (consultabile alla sezione links, a fondo pagina) in modo tale da prevenire l’eventuale rilascio di fibre. A seguire in breve le azioni che devono essere intraprese in relazione a quanto sopra indicato.

Censimento amianto

Dove posso trovare l’amianto? visualizza il file in allegato per alcune fotografie esemplificative, che evidenziano la diffusione dell'utilizzo dell'amianto nel passato. 

Se non sono sicuro del fatto che il mio manufatto contenga amianto, a chi mi posso rivolgere? Nel caso di incertezza sull’effettiva presenza di amianto nei Vs. manufatti, bisognerà rivolgersi a dei laboratori accreditati che effettueranno le analisi, dai quali si potranno avere le informazioni  sulle modalità di raccolta del campione. Nel portale del Ministero della Salute (alla voce amianto- Lista 1- Lombardia,  si potrà ottenere l’elenco dei laboratori della Lombardia - consultabile alla sezione links, a fondo pagina). 
A chi comunicare la presenza di amianto? Per  effettuare  il  “Censimento Amianto”, i cittadini  in qualità di proprietari, amministratori condominiali, rappresentanti legali di edifici, box auto, capannoni industriali o agricoli, ecc…, se riconoscono l’esistenza di materiali contenti amianto, sono tenuti a notificarne la presenza alla ATS compilando il modello NA1 (consultabile alla sezione allegati, a fondo pagina), come previsto dalla Legge Regionale n° 17 del 29 settembre 2003 e il successivo Piano Regionale Amianto (PRAL) del 2006. Il modulo andrà consegnato agli uffici della ATS Bergamo, oppure inviato all’indirizzo di posta certificata: protocollo@pec.ats.bg.it 

Registro dei siti contenenti amianto

Dove vengono registrati i dati del censimento amianto? I dati acquisiti, vengono introdotti nell’apposito applicativo regionale denominato “Ge.M.A. (Gestione Manufatti Amianto). Registro - consultabile nella sezione allegati, a fondo pagina (aggiornamento al 06/12/2024). I dati contenuti in tale registro si riferiscono alle autonotifiche ricevute dall'anno 2006, ma non fanno riferimento agli interventi di bonifica effettuati.  
 

  • VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO 
    Come posso valutare lo stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto? Per le sole coperture in “cemento-amianto”comunemente chiamate “eternit”, la Regione Lombardia ha predisposto un documento tecnico con DDG  13237/2008: "Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto” (consultabile nella sezione allegati, a fondo pagina).  Lo strumento è utile al fine di indirizzare  le conseguenti azioni di monitoraggio e/o bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile  e/o del responsabile delle attività  ,  salvo che la copertura sia danneggiata più del 10% ,  in questo caso  dovrà essere programmata la rimozione in tempi brevi. Qualora il proprietario non fosse in grado di valutare in proprio l’Indice di Degrado, che è il sistema di calcolo proposto per valutare  lo stato di conservazione della copertura, potrà rivolgersi a tecnici qualificati (es.: Tecnico con patentino regionale per l’amianto, ingegnere, architetto, geometra).
     
  • INTERVENTI DI BONIFICA 
    Quali interventi possono essere eseguiti sui materiali contenenti amianto? I metodi di bonifica previsti dalla normativa sono: la rimozione, l’incapsulamento e il confinamento

    Chi può eseguire tali interventi? Gli interventi  di cui sopra devono essere eseguiti da Imprese  iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali e l’esecuzione di tali interventi  deve essere trasmessa all' ATS, attraverso il servizio telematico Ge.M.A. (acronimo di Gestione Manufatti in Amianto). Per acquisire l’elenco delle imprese bonificatrici, accedi al sito dedicato tramite il link presente nella sezione apposita, in fondo alla pagina.
    Non è prevista la possibilità dell’autorimozione dei manufatti in amianto da parte del proprietario in quanto delegata ad imprese appositamente iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali, infatti una  rimozione eseguita in modo scorretto, può esporre chi effettua la rimozione stessa ad un’elevata probabilità di inalare fibre di amianto con possibile grave danno alla propria salute, oltre a determinare un potenziale inquinamento ambientale, per questo motivo, la Regione ha deciso che la rimozione debba essere effettuata solo da imprese iscritte all’Albo dei Gestori Ambientali, in quanto il personale di queste imprese è correttamente informato e formato sui rischi e sulle corrette modalità di prevenzione.

    • La rimozione prevede un intervento di asportazione totale della copertura in cemento amianto e sua sostituzione con altra copertura.
    • L’incapsulamento prevede l’utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all’applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall’ impresa esecutrice. Tale intervento non esime il committente dall’obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
    • Il confinamento consiste nell'installazione di una barriera che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio, ma non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. L’intervento richiede comunque un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni. Fa parte di questo tipo di intervento, la sovra copertura che  consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.

       
  • RELAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SVOLTI DALL'ATS
    • Si riporta nella sezione allegati, l'ultimo Report redatto ai sensi della DGR 2966 del 5/08/2024.
       
  • PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE 
    Come devo comportarmi nei confronti dei manufatti che contengono amianto, in attesa della loro rimozione? Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è previsto che oltre alla notifica di cui al modello NA1, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto come previsto dal DM 6 settembre 1994 punto 4 dell'allegato1. 

     
  • PRESENZA DI COPERTURE DI “ETERNIT” IN PROSSIMITA’ DI IMMOBILI 
    Vicino alla mia abitazione c’è da anni un immobile con un tetto in eternit. La sua presenza, può determinare una situazione di rischio per la mia salute? Va precisato innanzitutto che le coperture in cemento-amianto (più conosciute come “eternit”), sono costituite da amianto solamente nella percentuale che può arrivare al massimo ad una percentuale pari al 16%, in quanto il resto, è costituito prevalentemente da conglomerato cementizio. L’azione nel tempo degli agenti atmosferici, può effettivamente determinare l’usura delle copertura e il liberarsi di quantità di fibre di amianto nell’ambiente in misura assai ridotta e gli studi fin ora eseguiti, dimostrano non costituisce un rischio significativo per la salute di coloro che abitano nelle vicinanze. Il cittadino potrà comunque segnalare il manufatto degradato al Comune di riferimento che provvederà ad attuare le verifiche di competenza. 
     
  • REGISTRO DEI LAVORATORI ESPOSTI AD AMIANTO 
    Sono titolare di una azienda che effettua interventi di bonifica di amianto in matrice compatta (eternit..), devo istituire il registro dei lavoratori esposti ad amianto? La normativa (D.Lgs 81/2008 art. 260), prevede l’istituzione del registro di esposizione, esclusivamente se ricorre la condizione prevista dall’art 251, ovvero se l’esposizione dei lavoratori è superiore a 100  fibre/litro. Tale concentrazione comunemente non viene superata se l’intervento di rimozione viene effettuato nel rispetto delle norme di buona tecnica (incapsulamento delle superfici da rimuovere con collante specifico, ecc..). Rimane inteso comunque che le aziende, in base all’art 253 del D.Lgs 81/2008 e alle indicazioni della Regione Lombardia (Delibera Giunta Regionale 12 Marzo 2008 n°8/6777, paragrafo 2.2.3),  devono effettuare annualmente, la determinazione dell’esposizione personale dei lavoratori. Per le aziende che invece effettuano la bonifica di amianto in matrice friabile, non è prevista la determinazione con periodicità annuale, bensì ad ogni intervento di bonifica.
     
  • ACCERTAMENTI SANITARI PER EX LAVORATORI ESPOSTI AD AMIANTO 
    Sono un pensionato e ho lavorato per vari anni presso una azienda che utilizzava materiale contenente amianto e ho respirato nel corso della mia attività lavorativa, fibre di questo minerale. E’ possibile effettuare tramite il SSN (Servizio Sanitario Nazionale), accertamenti sanitari periodici per valutare i mio stato di salute? Si, la Regione Lombardia ha istituito con Decreto Direzione Generale Sanità 4972 del 16/05/2007 il cosiddetto “registro degli ex esposti ad amianto”. In sostanza tutte le persone che in passato hanno svolto attività lavorativa a contatto con l’amianto, e intendono sottoporsi ad accertamenti sanitari periodici, completamente gratuiti , possono inoltrare una richiesta all’Ufficio PSAL di riferimento territoriale  per essere iscritti al registro degli ex esposti ad amianto compilando la seguente documentazione (consultabile nella sezione allegati):
    • “Richiesta di iscrizione nel registro dei lavoratori  ex esposti ad amianto” 
    • “ Autocertificazione da allegare alla richiesta di iscrizione nel registro ex esposti ad amianto”  
    • “Consenso informato” 

Ricevuta la domanda di iscrizione, il personale sanitario degli Uffici PSAL,  fisserà un appuntamento per l’esecuzione di un colloquio, nel corso del quale, acquisite le informazioni sulla storia lavorativa e la pregressa esposizione  lavorativa ad amianto, verificata l’esistenza dei requisiti normativi, verrà rilasciato un attestato di iscrizione al registro.

Tutti i lavoratori possono iscriversi al registro o serve avere lavorato a contatto dell’amianto per un certo periodo di tempo? All’atto del colloquio con il personale della ATS, verrà valutata, caso per caso, se l’avvenuta esposizione ha avuto carattere di saltuarietà oppure se la durata di tale esposizione è stata significativa e quindi la fattibilità dell’introduzione del soggetto nel registro degli esposti.

Dove vengono eseguiti questi accertamenti sanitari? Una volta ottenuta l’iscrizione al registro degli ex esposti ad amianto, l’interessato può rivolgersi alla struttura sanitaria regionale di riferimento che nel nostro territorio è l’Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro dell’ASST Papa Giovanni XIII, previo appuntamento telefonico. Gli accertamenti sanitari consistenti in

  • Visita medica specialistica effettuata dal  medico del lavoro;
  • Prova di funzionalità respiratoria (spirometria);
  • Indagini radiologiche (Rx torace o TAC torace);

Al termine degli accertamenti i medici ospedalieri forniranno al soggetto una relazione sanitaria, indicando oltre ai risultati, la periodicità di esecuzione degli stessi (biennale, triennale, ecc…). 

A cosa servono tutti questi accertamenti? Gli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti gli ex esposti ad amianto presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina del Lavoro dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono finalizzati alla diagnosi precoce di patologie amianto-correlate e, in caso di conferma di patologia agli adempimenti medico-legali conseguenti. 

Norma regionale 

Approvazione del “Piano Regionale Amianto Lombardia” (PRAL): L.R. 29 settembre 2003 n. 17 (BURL del 03/10/2003 –1°Suppl. straord. al n. 40)“Norme  per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto” (modificata e integrata dalla L.R. 31 luglio 2012 n. 31).

  • In merito alla gestione di piccoli quantitativi amianto, la Regione Lombardia ha promosso  iniziative per l’attivazione di servizi di rimozione e smaltimento dell’amianto in matrice compatta, attraverso la DGR 3494/2015: “Criteri per l’attivazione di servizi di rimozione e smaltimento  dell’amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio dei comuni della Lombardia ai sensi dell’art. 30 della L.R. 68 Luglio 2014, n° 19.
  • La normativa regionale ribadita dal D.G.R. 12 marzo 2008 n° 8/6777 istitutiva del Registro ex esposti è il Decreto Direzione Generale Sanità 4972 del 16/05/2007. Istituzione: “Istituzione del registro dei lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto e adozione del protocollo operativo per la loro sorveglianza sanitaria, presso le ASL, previsti dalla DGR VIII/1526 del 22 Dicembre 2005”.

Norma a supporto delle imprese:

  • Le norme relative agli adempimenti previsti per i Datori di Lavoro, sono indicate nel Decreto Legislativo n° 81/2008 “ Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, in particolare al: “Titolo IX, Capo III-  Protezione dai rischi connessi all’esposizione dall’amianto”;
  • Le norme tecniche relative agli interventi di bonifica, sono contenute nel seguente decreto Decreto Ministeriale del  06/09/1994 : “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
  • La Delibera Giunta Regionale 12 Marzo 2008 n°8/6777 fornisce le linee guida quale indirizzo per  la realizzazione degli interventi di bonifica da amianto: “Determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d’amianto e aggiornamento delle Linee guida per la gestione del rischio amianto di cui alla d.g.r. n. 36262/1998;
  • In merito alle tipologie di incapsulanti da utilizzare durante le bonifiche dei manufatti contenenti amianto, si rimanda al Decreto Ministeriale del 20/08/1999: “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto,
  • Indicazioni in merito alle norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto ivi compresa la rimozione dell’amianto e tutela dell’ambiente, sono contenute nella Legge 27/03/92, n. 257(Supplemento ordinario G.U. n. 87 del 13-04-92).

Si coglie quindi l’occasione per rammentare che tale attività deve essere svolta secondo le indicazioni presenti nel documento di indirizzo, prodotto dalla ATS Bergamo “Il rischio di caduta dai tetti per lavori di rimozione del manto di copertura e lavori di  manutenzione”, consultabile alla sezione allegati, a fondo pagina.

Responsabile della pubblicazione: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Ultimo aggiornamento: 28/03/2025