VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
Le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni
La legge 119 del 31 luglio 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive ….” prevede le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (da 0 a 16 anni e 364 giorni, come specificato da Circolare Ministeriale) e per i minori stranieri non accompagnati:
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anti-poliomielitica
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anti-difterica
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anti-tetanica
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anti-epatite B
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anti-pertosse
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anti-Haemophilus influenzae tipo b
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anti-morbillo
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anti-rosolia
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anti-parotite
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anti-varicella
Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite e tutte devono essere somministrate ai nati dal 2017. Per i nati dal 2001 al 2016 devono essere somministrate tutte tranne anti-varicella.
L’obbligo riguarda anche i richiami vaccinali. Il richiamo contro difterite-tetano-pertosse-polio nell’adolescenza è obbligatorio se sono trascorsi 9 anni dall’ultima dose del vaccino anti-difterite-tetano-pertosse e se il soggetto non ha ancora compiuto il 17° anno di età.
L’obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, tra zero e sedici anni, non aventi cittadinanza italiana o dell’UE che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti; per essi è prevista l’iscrizione obbligatoria al SSN anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno. In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale viene attivata la prevista procedura di sollecito, e successivamente l’invito a colloquio. Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati con raccomandata AR, ed eventualmente comminata la sanzione amministrativa da euro cento a euro cinquecento. La sanzione estingue l’obbligo della vaccinazione, ma non permette comunque la frequenza, da parte del minore di anni 0-6, dei servizi educativi dell’infanzia, sia pubblici sia privati.
Per l’anno scolastico 2017/2018 i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti,
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entro il 11 settembre 2017 presso i servizi educativi e le scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie,
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ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, a richiedere ai genitori (o ai tutori o ai soggetti affidatari) dei minori iscritti, di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, la presentazione di idonea documentazione comprovante:
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l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST ovvero il certificato vaccinale, oppure l’attestazione rilasciata dalla ASST che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l’età),
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ovvero l’esonero per alcune vaccinazioni per immunizzazione a seguito di malattia naturale. L’avvenuta immunizzazione potrà essere comprovata in due diversi modi, tra loro alternativi:
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presentando copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dal medico curante: tale notifica è disponibile presso gli Uffici di Sanità Pubblica della ATS presso la quale è stata effettuata;
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presentando attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta, anche a seguito dell’effettuazione di un’analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia; per tale test non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore.
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ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse ove sussista un accertato pericolo per la salute dell’individuo, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate che controindichino, in maniera permanente o temporanea, l’effettuazione di una specifica vaccinazione o di più vaccinazioni. Tali specifiche condizioni cliniche devono essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta ed essere coerenti con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità nella “Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni ediz. 2009).
Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni”, non essendo certificazioni, dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti. -
o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASST territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all’età.
La richiesta può essere trasmessa tramite:-
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e-mail (sia in Posta Elettronica Certificata-PEC, sia in Posta Elettronica Ordinaria-PEO);
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lettera raccomandata A/R;
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consegna a mano (direttamente) al protocollo aziendale/ambulatorio vaccinale;
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richiesta telefonica di vaccinazione, (purché la telefonata sia riscontrata positivamente), come da Circolare del Ministero della Salute del 1 settembre 2017; per utilizzare questa modalità, a partire dal giorno 6 settembre 2017 è possibile telefonare
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al numero verde 800.638.638 da telefono fisso
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da telefono cellulare al numero (a pagamento) 02.999599 attivo dalle 08:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato.
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La documentazione elencata nei punti precedenti può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; in tale caso la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 marzo 2018.
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per l’elenco delle strutture rientranti nella definizione di “servizi educativi per l’infanzia” si veda il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”.
Per gli altri gradi di istruzione la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola, ovvero agli esami.
Nota informativa: Il recupero dei soggetti non vaccinati
Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle ASST competenti, sarà oggetto di una valutazione da parte del sanitario, che terrà in considerazione diversi elementi, quali: vaccini e numero di dosi già somministrati, età del minore, numero di dosi necessarie a completare ciascun ciclo a seconda dell’età e della presenza di eventuali condizioni cliniche, intervallo tra le dosi raccomandato in scheda tecnica e tra vaccini diversi, esistenza di prodotti combinati, possibilità di associare nella stessa seduta più vaccini.
Nei soggetti immunizzati a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica (test a pagamento a carico dell’assistito), esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto adempie all’obbligo vaccinale, di norma e comunque nei limiti dei vaccini a disposizione del Servizio sanitario, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per cui sussiste immunizzazione. Ove tali vaccini non siano disponibili, la profilassi sarà completata utilizzando vaccini combinati. La vaccinazione nei soggetti che hanno già contratto la malattia non è controindicata. Attualmente non risultano autorizzati in Italia prodotti vaccinali monocomponenti contro difterite, pertosse, morbillo, rosolia e parotite.
Obbligo vaccinale: come scaricare l’elenco delle vaccinazioni dal Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli
In relazione agli obblighi vaccinali vigenti, dal 12 ottobre 2017 è attiva per il genitore la possibilità di scaricare direttamente dal Fascicolo Sanitario Elettronico dei propri figli l’elenco delle vaccinazioni eseguite. Il documento prodotto è valido ai fini dell’attestazione del rispetto dell’obbligo vaccinale ai fini della frequenza scolastica.
Consultazione e acquisizione della documentazione per l’attestazione delle vaccinazioni obbligatorie
Anno scolastico 2017/2018
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informativa in merito alle azioni del SSR in attuazione della Legge 119/2017
Responsabile della pubblicazione: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Ultimo aggiornamento: 04/03/2025