TEMPI DI ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Informazioni sui Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica e Diagnostica Ambulatoriale
Tempi di Attesa delle Prestazioni di Specialistica e Diagnostica Ambulatoriale
Il Tempo di Attesa è il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la data di effettuazione delle visite e delle prestazioni specialistiche. Regione Lombardia ha definito i criteri per il monitoraggio dei tempi di attesa, stabilendo mensilmente una giornata indice in cui le strutture effettuano la rilevazione dei tempi di attesa di un set di prestazioni di visite, diagnostica e di ricovero. L’obiettivo primario di Regione Lombardia è garantire, a livello territoriale, l’erogazione dei servizi sanitari entro tempi appropriati.
L’informazione pubblicata sulle pagine web delle strutture erogatrici si riferisce al tempo "medio" di attesa calcolato sul totale delle prenotazioni avvenute in giornata indice, indipendentemente dalle diverse classi di priorità: tali tempi sono forniti dalle Strutture per le prestazioni che rientrano nel monitoraggio mensile di Regione Lombardia. Per le ASST del territorio è possibile consultare direttamente i relativi siti visualizzando i seguenti link: ASST Papa Giovanni XXII, ASST Bergamo Est, ASST Bergamo Ovest.
Informazioni per prenotare una prestazione ambulatoriale
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Sul sito regione.lombardia.it è possibile consultare un canale aggiornato quotidianamente dalle singole strutture all’interno del quale vengono inseriti gli appuntamenti disponibili per tutte le prestazioni ambulatoriali.
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Attraverso l’APP SALUTILEdi Regione Lombardia che consente al Cittadino di:
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Prenotare direttamente visite sanitarie
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Consultare, modificare e disdire gli Appuntamenti prenotati
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Attraverso Prenota visite ed esami - consulta disponibilità è possibile:
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consultare le prime disponibilità delle strutture pubbliche e private accreditate, compilando eventualmente una richiesta di prenotazione che l’APP inoltrerà alla struttura d’interesse affinché possa ricontattare il cittadino per fissare un appuntamento;
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Telefonando al Contact Center Regionale- tel. 800638638 - oppure da rete mobile allo 02.99.95.99, da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00, escluso i festivi
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Telefonando o recandosi presso gli sportelli CUP delle singole strutture sanitarie (in alcuni casi anche sul sito online)
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Recandosi nelle farmacie che aderiscono al servizio.
Prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
Il medico (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialista di struttura e/o specialista ospedaliero) effettua la prescrizione di una visita o di una prestazione diagnostica strumentale. L’accesso alle prestazioni avviene, secondo normativa, con tempistiche definite dal prescrittore all’interno di classe di priorità in cui viene definito il tempo massimo per l’erogazione della prestazione.
Per ciascuna richiesta di prestazione ambulatoriale il medico effettua una valutazione clinica, al fine di attribuire una classe di priorità adeguata e la tipologia di accesso alla prestazione. Quest’ultima si può distinguere in visite o esami di controllo, quindi essere erogate in un maggior arco di tempo eventualmente indicato sulla prescrizione, in quanto il loro esito non influenza la prognosi ed il corretto svolgimento dell’iter terapeutico o prestazioni di primo accesso. In questo caso il prescrittore appone responsabilmente sulla ricetta una classe di priorità, contrassegnando in:
- “U” - Urgente: nel più breve tempo possibile o entro 72 ore dalla presentazione della richiesta, purché questa avvenga in 48 ore dal rilascio della richiesta. Prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità.
- “B” - Breve: entro 10 gg. Prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve la prognosi o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità.
- “D” - Differibile: entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali. Prestazioni la cui tempestiva esecuzione non condiziona a breve la prognosi.
- “P” - Programmabile: riferita a problemi che richiedono approfondimenti, ma non necessitano di risposta in tempi particolarmente rapidi, ovvero per le prestazioni non urgenti ma programmabili da erogarsi in un arco temporale comunque non oltre 120 gg.
Sul territorio di ATS Bergamo, le prestazioni specialistiche ambulatoriali vengono erogate dalle ASST e da Strutture Private Accreditate a Contratto con il Servizio Sanitario Regionale.
Aggiornamento Tariffario della specialistica ambulatoriale
Con la DGR n° XII/3630 del 16/12/2024, è stato approvato il nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale dell’assistenza specialistica ambulatoriale con conseguenti modifiche dal 30/12/2024 delle prestazioni e delle relative tariffe.
Tutte le ricette emesse fino al 29 dicembre 2024 (compreso) con i relativi codici e prestazioni, anche in esenzione, potranno continuare ad essere utilizzate per la prenotazione, entro 180 giorni dalla data della loro prescrizione, e potranno essere erogate e quindi effettuate entro e non oltre il 31/12/2025 con i precedenti codici e tariffe.
E’ importante sapere che
- per prenotare è necessaria la ricetta, la tessera sanitaria e l’eventuale attestato di esenzione;
- ai fini della prenotazione, la validità delle ricette è di 180 giorni, da conteggiare come differenza tra la data di compilazione della ricetta e la data di prenotazione;
- il cittadino dovrà procedere con la prenotazione della prestazione sanitaria in un tempo massimo di 180 giorni dalla prescrizione (DGR 3630 del 16/12/2024);
- le ricette con urgenze differibili (classe di priorità U), devono essere prenotate entro le 48 ore dal momento della prescrizione (DGR 47675/1999); diversamente l’utente perde il diritto alla tempistica prevista dalla priorità. La ricetta può essere comunque utilizzata per la prenotazione;
- qualora l’utente non accetti, la prima data prospettata entro il tempo di attesa e ne scelga, per motivi personali, una successiva, perde il diritto alla tempistica definita dalla priorità;
- nel caso in cui l’utente non possa più effettuare la prestazione nella data prenotata, è necessario procedere tempestivamente con l’ANNULLAMENTO dell’appuntamento, preferibilmente almeno entro 72 ore dalla data fissata, al fine di consentire a un altro utente di usufruire del posto liberatosi in agenda, e di non incorrere nel pagamento del costo del ticket delle prestazioni NON annullate, comunicandolo tempestivamente alla Struttura dove è in essere la prenotazione, oppure:
- nella Chat Conferma o annulla i tuoi appuntamenti sulla homepage del sito www.prenotasalute.regione.lombardia.it
- utilizzando la funzione Gestione delle prenotazioni Regione Lombardia - Portale Prenotazioni - Prenota Online
Se la struttura prescelta non è in grado di garantire il tempo massimo indicato sulla ricetta, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) o al Responsabile Unico Aziendale (RUA) per i tempi di attesa, presente in ogni struttura sanitaria, che saranno in grado di supportare l’utente ricercando sul territorio altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati dalla classe di priorità (DGR n. X/7766 del 17.01.2018).
Diversamente, la struttura erogatrice inizialmente scelta potrà essere chiamata ad erogare, su richiesta del paziente, la prestazione in regime libero professionale, facendosi carico dell’intera tariffa.
La domanda per l’accesso alla prestazione in libera professione con il solo pagamento del ticket da parte del paziente, quando dovuto, deve essere indirizzata direttamente dall’interessato alla Direzione dell’Ente Erogatore dove il paziente ha inizialmente richiesto la prenotazione.
A seguito di criticità registrate in questi mesi in relazione all’attivazione del percorso di tutela dei tempi di attesa, si pone l’attenzione su quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 124/1998 all’art. 3 comma 13, che NON prevede il rimborso della prestazione seguita privatamente, ma dispone quanto segue:
“…. qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal ricorso all’erogazione delle prestazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria si fa fronte con le risorse di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con conseguente esclusione di ogni intervento finanziario a carico dello Stato…”.
Ulteriori indicazioni per il cittadino
- è VIETATA la prenotazione presso più Strutture per la medesima prestazione;
- qualora l’utente non accetti, per motivi personali, la prima data che gli viene prospettata dalla Struttura, decade l’obbligo da parte della stessa, di rispettare il tempo massimo previsto dalla classe priorità indicato sulla prescrizione;
- nel caso di mancato ritiro dei referti delle prestazioni effettuate col Servizio Sanitario Regionale, l’utente è tenuto al pagamento dell’intera prestazione, anche se esente, tranne nel caso in cui abbia consultato il referto in oggetto dal proprio FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico);
- le Strutture hanno l’obbligo di mantenere costantemente aperte le agende di prenotazione.
Primo accesso (prima visita o primo esame): è l’accesso in cui il problema attuale del paziente viene affrontato per la prima volta e per il quale viene formulato un preciso quesito diagnostico, accompagnato dalla esplicita dizione di “primo accesso”. Possono anche essere considerati primi accessi quelli effettuati da pazienti noti, affetti da malattie croniche, che presentino una fase di riacutizzazione o l’insorgenza di un nuovo problema, non necessariamente correlato con la patologia cronica, tale da rendere necessaria una rivalutazione complessiva e/o una revisione sostanziale della terapia (si dovrà anche in questo caso indicare sulla ricetta “primo accesso”).
Visita o esame di controllo (follow-up): vi sono ricomprese visite o accertamenti diagnostici strumentali, successivi ad un inquadramento diagnostico già concluso che ha definito il “caso” ed eventualmente ha portato ad impostare una prima terapia. In esse il problema viene rivalutato dal punto di vista clinico e la documentazione sanitaria esistente viene aggiornata: si tratta di prestazioni finalizzate, ad esempio, a seguire nel tempo l’evoluzione di patologie croniche, valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze, verificare la stabilizzazione della patologia ovvero il mantenimento del buon esito degli interventi, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto al primo accesso. Vi sono inoltre ricomprese le prestazioni successive al primo accesso e programmate dallo Specialista che ha già preso in carico il paziente (comprese le prestazioni di 2° e 3° livello rese a pazienti ai quali è già stato fatto un inquadramento diagnostico e che necessitano di approfondimento); nonché tutte le prestazioni prescritte con l’indicazione del codice di esenzione per patologia sulla ricetta.
Responsabile della pubblicazione: Dipartimento PAAPSS
Ultimo aggiornamento: 04/03/2025