SANZIONI E RICORSI

 

COMPETENZA

L’attività di accertamento degli illeciti sanzionati amministrativamente è svolta esclusivamente e per le specifiche competenze del Servizio dipartimentale di appartenenza, dagli operatori all’uopo abilitati ai sensi dell’art.4 della L.R.90/83 con Deliberazione 1862 del 13.12.2000, ed in specifico:

  • Dagli operatori dipartimentali ai quali sia stata riconosciuta la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) ai sensi delle LL.RR 64-65/81 e L.R.61/84,
  • Dagli operatori dipartimentali comunque investiti di compiti di vigilanza ed ispezione per le materie soggette al regime sanzionatorio in via amministrativa

Atti di Accertamento

Nell’espletamento dell’attività di accertamento gli operatori di cui sopra devono attenersi a quanto disposto in merito dall’art.13 della L.689/81 (Atti di accertamento) e dall’art.6 della L.R. 90/83 (Atti di accertamento e accesso ai luoghi). Le operazioni compiute dagli operatori ai fini dell'accertamento devono essere documentate mediante processo verbale a far fede delle operazioni stesse (art.2700 Cod. Civile). Il processo verbale di accertamento deve essere redatto in conformità a quanto previsto dal primo comma, lettere a-b-c-d-e-i dell’art.5 (Contenuto del processo verbale di accertamento) della L.R.90/83, come modificato dalla L.R. 27/84.

CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

Come previsto dall’art.14 della L.689/81 l’operatore che abbia accertato un illecito amministrativo, quando è possibile, provvede a contestare immediatamente la violazione tanto al trasgressore quanto agli obbligati in solido. Per gli illeciti depenalizzati ai sensi del Dlgs.507/99, gli operatori abilitati procedono all’accertamento della violazione, con le modalità di cui al punto 4, senza effettuarne la contestazione immediata. Ciò in quanto l’ammissione o meno degli interessati al pagamento in misura ridotta comporta, ai sensi dell’art. 3 - comma 3° del citato decreto, valutazioni discrezionali ed accertamenti che non consentono il rispetto dell'immediatezza richiesta. Alla contestazione immediata l’accertatore provvede mediante atto scritto contenente, oltre agli elementi già previsti per l’atto di accertamento di cui al punto 4), anche: 

  • Le indicazioni di cui alle lettere f,g,h,l dell’art.5 della L.R.90/83,
  • L’ammontare della somma dovuta (per oblazione ex art.16 della L.689/81, come modificato dall’art.52 del d.lgs. 24 giugno 1998, n.213 e per spese di procedimento), espressa in Euro come previsto dal D. Lgs n. 213 del 24/06/1998
  • L'indicazione delle modalità di effettuazione del pagamento stesso,
  • L’avvertenza che prova dell’avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire al Servizio accertatore entro 10 gg. dall'esecuzione dello stesso, ai fini della sospensione del provvedimento.

Qualora l'illecito amministrativo accertato esuli dalle competenze dell’ATS, nell’atto di contestazione sono riportate le indicazioni necessarie ad individuare l’Autorità Amministrativa cui inviare gli scritti difensivi e/o richiesta di audizione nonché le modalità previste dalla stessa per il pagamento in misura ridotta. A fini della contestazione copia del relativo processo verbale, firmata dal funzionario accertatore, deve essere consegnata, a cura dello stesso, tanto al trasgressore quanto agli obbligati in solido. Nel caso di contestazione immediata deve essere dato conto in calce all'atto di contestazione dell'eventuale rifiuto di firmare da parte dell'interessato. In tal caso, dovranno essere seguite le regole ordinarie previste dal codice di procedura civile per le comunicazioni e le notificazioni degli atti (artt.136-138-148 C.P.C.).

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Fatti salvi i casi di esclusione dall’ammissione previsti dagli art.3 comma 3° del D.lgs. 507/99, il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte dell’autore materiale dell’illecito o degli obbligati in via solidale estingue il debito ed impedisce l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio. Il pagamento in misura ridotta conseguentemente comporterà l’archiviazione degli atti relativi all’accertamento a cura dell’accertatore.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’Art. 16 della Legge 689/81, pari a Euro (.......) comprensivi di spese di notifica, potrà essere effettuato entro sessanta (60) giorni dalla data della notificazione, mediante:

  • Bonifico Bancario sul seguente conto corrente della Tesoreria dall’ATS BERGAMO:
    IBAN IT 15C0306911100100000300032  presso Istituto Bancario Intesa San Paolo SPA, via Camozzi n.27
  • Bollettino postale C/C 10959245 ATS Bergamo Ufficio Ragioneria Via Gallicciolli, 4 – Bergamo
  • Una volta effettuato il pagamento, l’interessato dovra’ far pervenire copia della ricevuta al Distretto Veterinario accertatore della ATS Bergamo, onde evitare l’inoltro del rapporto all’Autorità Competente, ai sensi dell’art. 17, legge 689/81.

AUDIZIONE

Richiesta audizione Entro trenta (30) giorni dalla data della contestazione/notificazione, il trasgressore potrà far pervenire eventuali scritti e documenti difensivi alla Commissione dell’Area Veterinaria della ATS di Bergamo e/o chiedere di essere sentito, ai sensi dell’Art. 18 della citata Legge.  La richiesta va indirizzata a:

  • Commissione dell'Area Veterinaria ATS Bergamo
  • c/o Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
  • Via Borgo Palazzo n. 130 BERGAMO - tel. 035/2270686 

Qualora il trasgressore, ai sensi dell’art.18- comma I° della L.689/81, abbia richiesto di essere ascoltato dal Legale Rappresentante dell’Azienda, tale adempimento avverrà a cura della Commissione illeciti coadiuvata da personale amministrativo all’uopo incaricato.

L’audizione dell’interessato deve avvenire, salvo motivati impedimenti da entrambe le parti, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. La Commissione, per il tramite del Responsabile di Servizio Competente, curerà gli adempimenti relativi alla fissazione della data dell'audizione, alla convocazione del trasgressore, da effettuarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. La convocazione deve essere inviata agli interessati almeno 10 giorni prima della data stabilita per l’audizione.

L'interessato ha facoltà di farsi assistere durante l'audizione personale da consulenti di sua fiducia. Allo stesso è riconosciuta, altresì la facoltà di delegare altri in sua vece. In tal caso, la delega nominativa dovrà risultare da atto redatto in forma scritta e sottoscritta dall'interessato. In esito all'audizione personale, verrà redatto verbale sottoscritto dal dichiarante e dai operatori dipartimentali che vi hanno partecipato.

Principali leggi/articoli richiamati nel testo

  • Art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 - Modifiche al sistema penale - cosiddetta "legge di depenalizzazione"
  • Art. 6 Legge Regionale 5 dicembre 1983 n.90 Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981 n.689 concernente modifiche al sistema penale

Responsabile della pubblicazione: Dipartimento Veterinario e SAOA

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025