COLLEGIO TECNICO
Collegio Tecnico L’art. 15 comma 5 del D.lgs 502/1992 stabilisce che il personale dirigente è sottoposto a verifiche valutative effettuate da un Collegio Tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore di Dipartimento. La Presidenza del Collegio Tecnico viene assunta, di norma, dal Direttore di Dipartimento, individuato in relazione alle funzioni svolte dal dirigente valutato: il Collegio è pertanto presieduto a rotazione dai singoli responsabili di Dipartimento. Per quanto concerne gli altri componenti il Collegio è a composizione mista.
Il Collegio risulta pertanto così composto:
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Direttore del Dipartimento con funzioni di Presidente; nel caso in cui il soggetto che ha effettuato la valutazione di prima istanza sia componente del Collegio Tecnico in qualità di Presidente, esso viene sostituito da un altro Responsabile di Struttura Complessa afferente al medesimo Dipartimento o da un altro Responsabile di Struttura Complessa appartenente alla stessa disciplina o in mancanza dal Direttore Aziendale di competenza;
- Un dirigente responsabile di Struttura Complessa, (oltre al titolare viene individuato un dirigente con funzioni di supplenza), appartenente al medesimo ruolo, profilo e/o disciplina del dirigente valutato;
- Un esperto esterno in tecniche e sistemi di valutazione delle Aziende Sanitarie Pubbliche;
- Un funzionario dell’ATS con funzioni di verbalizzante.
Le funzioni di Segretario sono attribuite al dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane o funzionario delegato.
Il Collegio dura in carica 3 anni decorrenti dalla nomina con apposito atto deliberativo, adottato dal Direttore Generale, con possibilità di rinnovo. Il Collegio Tecnico è un organismo che opera in autonomia rispetto agli organi dell’ATS e le valutazioni espresse costituiscono il presupposto di un complesso atto procedimentale che si conclude con la determinazione del Direttore Generale rispetto ai relativi effetti. Il Collegio Tecnico opera in stretta collaborazione con il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni e con tutte le componenti dirigenziali dell’Azienda Sanitaria direttamente o indirettamente coinvolte nel processo di valutazione. Le verifiche sulle attività professionali svolte e i risultati raggiunti dal personale dirigenziale che devono essere effettuati dal Collegio Tecnico si basano sui seguenti principi ricavabili dalla normativa sopra citata:
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trasparenza dei criteri e delle procedure di valutazione e la loro applicazione puntuale e il più possibile oggettiva;
- adeguata informazione e partecipazione del valutato anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio;
- preventiva individuazione dei valutatori, con particolare attenzione alla catena delle responsabilità gerarchico - funzionali;
- diretta conoscenza dell’attività svolta dal valutato da partedel valutatore di prima istanza;
- Adeguata formazione dei valutatori, in modo da realizzare condivisione e comprensione delle metodologie di valutazione adottate e garantire omogeneità nelle attitudini valutative.
Il Collegio Tecnico procede alla verifica e valutazione:
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di tutti i dirigenti alla scadenza dell’incarico loro conferito in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti (compresi i dirigenti con incarico ex art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m. e i.);
- dei dirigenti di nuova assunzione al termine del primo quinquennio di servizio;
- dei dirigenti che raggiungono l’esperienza professionaleultraquinquennale in relazione all’indennità di esclusività.
Ultimo aggiornamento: 04/03/2025