REDDITO DA CONSIDERARE E NUCLEO FAMILIARE

Come sopra riportato per molte esenzioni, ai fini dei limiti reddituali da considerare, si deve fare riferimento al reddito familiare. Si precisa che per le esenzione E30 e E40 si deve fare riferimento al reddito familiare anagrafico (che risulta dallo stato di famiglia). Per tutte le altre esenzioni, che comportano il calcolo del reddito familiare, si deve invece fare riferimento al reddito del nucleo fiscale, come di seguito precisato.

Cosa si intende per nucleo familiare fiscale ?

Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993). Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro o altro limite stabilito annualmente dalla legge). Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all'anno precedente. Non si considera, quindi (ad eccezione delle esenzioni E30 ed E40, come sopra precisato), il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale. Secondo quanto precisato dal Ministero della Salute con circolare del 26.3.2014 "ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione dal ticket sanitario correlato al reddito, deve essere considerato il complesso dei redditi prodotti nell’anno di riferimento dai componenti il nucleo familiare, a prescindere dal fatto che gli stessi costituiscano redditi imponibili ai fini IRPEF ovvero siano assoggettati ad altro tipo di imposizione. Di conseguenza, dovranno essere presi in considerazione i redditi da locazione (anche se assoggettati a cedolare secca) ed i redditi dominicali, agrari o da fabbricato (anche se esentati dall’IRPEF in quanto assoggettati ad IMU). Confluiscono nel reddito complessivo anche le somme ricevute a titolo di liquidazione a seguito di licenziamento". Anche su tali aspetti è possibile consultare la pagina della Carta Regionale dei Servizi della Regione Lombardia già segnalata. Per ulteriori indicazioni relative al proprio reddito gli assistiti devono rivolgersi ai CAF, Patronati, al proprio Commercialista o all’Agenzia delle Entrate.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025