PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE ALIMENTARI
Le attività di produzione, commercializzazione e deposito di additivi, aromi ed enzimi ad uso alimentare, nonché le attività di produzione e confezionamento di prodotti destinati a gruppi specifici di popolazione, integratori alimentari, alimenti addizionati di vitamine e minerali, produzione e confezionamento di germogli per l’alimentazione umana sono soggette alla procedura di riconoscimento previsto dal Reg. CE n. 852/2004 art. 6 comma 3 , che sostituisce le autorizzazioni precedentemente previste dalla normativa nazionale. Il riconoscimento delle Imprese Alimentari di cui al , art.6, comma 3, lett. A). è previsto per gli stabilimenti in cui si effettua attività di:
- produzione, commercializzazione e deposito di additivi, aromi ed enzimi ad uso alimentare
- produzione e confezionamento di integratori alimentari
- produzione e confezionamento di alimenti destinati a gruppi specifici di popolazione
- produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali
- produzione e confezionamento di germogli
La normativa di riferimento per i requisiti degli stabilimenti e per la presentazione delle istanze:
- produzione e confezionamento di prodotti destinati a gruppi specifici di popolazione
- Reg UE n. 609/2013 Relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la Dir. 92/52/CEE del Consiglio, le Dir. 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la Dir. 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i Reg. CE n. 41/2009 e CE n. 953/2009 della Commissione;
- Reg UE n. 609/2013 Relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la Dir. 92/52/CEE del Consiglio, le Dir. 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la Dir. 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i Reg. CE n. 41/2009 e CE n. 953/2009 della Commissione;
- produzione e confezionamento di integratori alimentari
- Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 169 “Attuazione delle Dir. 2002/46 CE relativa agli integratori alimentari;
- Decreto Legislativo 21 maggio 2004 n. 169 “Attuazione delle Dir. 2002/46 CE relativa agli integratori alimentari;
- produzione e confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali
- Reg CE n. 1925/2006 “ Aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
- Reg CE n. 1925/2006 “ Aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;
- produzione commercializzazione e deposito di additivi alimentari, enzimi, aromi (i D.P.R. di seguito descritti, sono consultabili nella sezione Links, a fondo pagina):
- D.P.R. 19.11.97 n. 514 D.P.R. 19.11.97 n. 514 “Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.3.97, n. 59”;
- Decreto Legislativo 25.1.92 n. 107 “Attuazione delle Dir. 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione”;
- REG CE 1332/2008 (Enzimi);
- REG CE 1333/2008 (Additivi);
- REG CE 1334/2008 (Aromi);
- produzione e confezionamento di germogli:
- Reg. UE n. 210/2013 “Riconoscimento a norma del Reg. CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli”.
Procedura
La procedura prevede che il riconoscimento venga ottenuto prima della presentazione della S.C.I.A. In mancanza del riconoscimento e della S.C.I.A. non è possibile esercitare l’attività. Al fine di ottenere il riconoscimento di uno stabilimento l'operatore deve presentare ad ATS Bergamo la domanda di riconoscimento completa di tutti gli allegati indicati e con assolvimento dell’imposta di bollo.
Modelli di richiesta riconoscimento - consultabili alla sezione Allegati, a fondo pagina
- Fac-simile domanda di Riconoscimento additivi enzimi e aromi
- Fac-simile domanda di Riconoscimento Food for Specific Groups, integratori alimentari addizionati vitamine
- Fac-simile domanda di Riconoscimento produzione germogli
Entro 25 giorni dalla presentazione della richiesta, valutata la completezza della domanda, verrà effettuato il controllo ufficiale per la verifica dei requisiti delle infrastrutture e delle attrezzature. A seguito di un primo controllo ufficiale, se il funzionario incaricato non rileva alcuna carenza, il riconoscimento condizionato verrà trasmesso all’OSA per tramite del SUAP entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza allo stesso.
Entro 3 mesi dalla concessione del riconoscimento condizionato, verrà svolto il controllo ufficiale per la verifica di tutti i requisiti della normativa in materia di alimenti, a seguito del quale, in assenza di carenze, verrà rilasciato, per il tramite del SUAP, il riconoscimento definitivo completo di codice numerico (Approval number).
Qualora il funzionario incarico del controllo riscontrasse delle carenze tali da non pregiudicare la sicurezza alimentare, è prevista una proroga per un massimo di sei mesi totali, del riconoscimento condizionato rilasciato in precedenza.
Costo per OSA
Il pagamento dei diritti sanitari è richiesto prima del rilascio di entrambi i riconoscimenti, condizionato e definitivo. L’importo sarà determinato sulla base del costo effettivo del servizio prestato, senza oneri aggiuntivi per il rilascio dell’atto, ai sensi del D.Lgs. 194/2008 che prevede una tariffa oraria di euro 50 e verrà comunicato all’OSA all’atto dei sopralluoghi.
Responsabile della pubblicazione: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Ultimo aggiornamento: 23/04/2025