PRIORITÀ D' ACCESSO SULLE PRESTAZIONI

Per tempo di attesa si intende il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la data di effettuazione delle prestazioni stesse. Regione Lombardia ha definito i criteri per il monitoraggio dei tempi di attesa, stabilendo mensilmente una giornata campione in cui le Strutture Erogatrici effettuano la rilevazione dei tempi d'attesa di un set di visite e prestazioni ambulatoriali di maggior criticità e significatività. I tempi d'attesa esposti rappresentano la sintesi di tale monitoraggio, che fa riferimento solamente alle prestazioni ambulatoriali di "primo accesso"; sono pertanto escluse le visite e le prestazioni strumentali di controllo, gli screening, gli esami di monitoraggio o le prestazioni comprese in percorsi diagnostici complessi.

Cosa sono le Classi di Priorità

Per ciascuna richiesta di prestazione ambulatoriale o di ricovero il Medico, in base alla valutazione clinica, deve attribuire la priorità adeguata e riportare in ricetta il relativo contrassegno; sulla prescrizione medica è necessaria inoltre la distinzione tra le prestazioni individuate come "prima visita o primo accesso/accertamento diagnostico" e quelle che si riferiscono ai "controlli o  continuità diagnostico-terapeutica” (visite specialistiche, prestazioni o accertamenti diagnostici successivi alla prima visita, cioè i cosiddetti "controlli" o "follow-up"). L’indicazione del campo “classe di priorità” da parte del Medico, obbligatoria, riguarda tutte le prescrizioni per prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero; la ricetta priva di contrassegni è considerata come prescrizione di una prestazione programmabile (P). Le classi di priorità applicabili alle prestazioni di specialista ambulatoriale sono le seguenti:

  • U” - Urgente: nel più breve tempo possibile o entro 72 ore dalla presentazione della richiesta, purché questa avvenga in 48 ore dal rilascio della richiesta. Prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità.
  • B” - Breve: entro 10 gg. Prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve la prognosi o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità.
  • D” - Differibile: entro 30 gg per le visite ed entro 60 gg per le prestazioni strumentali. Prestazioni la cui tempestiva esecuzione non condiziona a breve la prognosi.
  • P” - Programmabile: riferita a problemi che richiedono approfondimenti, ma non necessitano di risposta in tempi particolarmente rapidi, ovvero per le prestazioni non urgenti ma programmabili da erogarsi in un arco temporale comunque non oltre 120 gg.

Prestazioni di ricovero

Le classi di priorità applicabili alle prestazioni di ricovero sono le seguenti:

  • Classe A - ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi
  • Classe B - ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
  • Classe C - ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi
  • Classe D - ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati di norma entro 12 mesi.

 

Responsabile della pubblicazione: Dipartimento PAAPSS

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025