Misura B1 - FNA 2019 - Interventi a favore di persone con gravissime disabilità e in condizioni di non autosufficienza ai sensi della Dgr n. 2862 del 18/02/2020

Programma Operativo Regionale relativo alle misure a favore di persone in condizione di disabilità gravissima (misura B1)

di cui al Fondo per le Non Autosufficienze FNA 2019 - Esercizio 2020 -

DGR XI/2862 del 18/02/2020

 

 

 

Con D.G.R. n. XI/2862 del 18/02/2020, ad integrazione della precedente DGR n. XI/2720/2019, Regione Lombardia ha approvato il Programma operativo regionale annualità 2019 – Esercizio 2020 relativo alle Misure a sostegno delle persone con disabilità gravissima Misura B1 e con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza Misura B2 e al PRO.VI Progetti di Vita Indipendente. 

Il Fondo prevede per la misura B1 risorse pari a € 72.437.284,00 incrementati da Regione Lombardia con risorse proprie di € 12.000.000,00, € 26.758.836,00 per la Misura B2 ed  € 2.000.000,00 da destinare ai progetti di vita indipendente (PRO.VI 2019) con l’obiettivo di mantenere a domicilio le persone con disabilità gravissima o grave e gli anziani non autosufficienti.

 

La Misura B1, considerata di natura regionale a forte rilievo sanitario, è realizzata attraverso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende SocioSanitarie Territoriali (ASST).

La Misura è finalizzata a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone con disabilità gravissima. L’annualità FNA 2019 si realizza si realizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 sulla base delle risorse disponibili assegnate alle ATS.

 

La domanda va presentata, entro e non oltre il 30/09/2020, tramite l’utilizzo dell’apposita modulistica, corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento e riportata nel modello di domanda, al Servizio Territoriale di Valutazione Multidimensionale (STVM) presso l’ASST di residenza, dove l’èquipe, previa verifica della documentazione allegata e valutazione della persona, predispone il Progetto Individuale contenente tutti gli interventi sanitari, socio-sanitari e sociali, necessari per rispondere ai bisogni della persona.

 

Per tutte le persone con disabilità gravissima che alla data del presente atto risultavano prese in carico con la precedente annualità FNA 2018, devono presentare istanza, compilando il modello con la documentazione prevista.

 

A conclusione della fase di rivalutazione delle persone già in carico al 31/01/2020, le ASST procederanno alla valutazione multidimensionale dei cittadini che presentino istanza per un nuovo accesso con decorrenza nel 2020, secondo i criteri stabiliti nella dgr n.XI/2862/2020.

 

Le persone in carico ad altri servizi, interventi e Misure di carattere sociosanitario incompatibili con la Misura B1, come più sotto riportato, possono presentare domanda per l’accesso alla misura solo dopo un periodo minimo di tre mesi dalla data di effettiva dimissione. Il soggetto dimesso da struttura sanitaria, sociosanitaria o sociale che rientra a domicilio, può presentare la domanda alla Misura dalla data di effettiva dimissione.

 

L’ATS, accolte le domande validate dalle ASST, predispone l’elenco ordinato in base al valore ISEE e tenuto conto della data di protocollazione dell’istanza.

L’elenco è aggiornato trimestralmente, con la precisazione che sono inserite in elenco le persone la cui valutazione si è conclusa nel trimestre di riferimento, tenendo conto dell’andamento e dello sviluppo della Misura.

Il Buono viene riconosciuto dal primo giorno del mese successivo al trimestre, così pure il Voucher sociosanitario.

Per le persone di nuovo accesso che presenteranno istanza entro il 30 settembre 2020 e la cui valutazione non avverrà entro questa stessa data, le attività valutative dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2020 ed il Buono verrà riconosciuto dal 1° novembre 2020.

 

DESTINATARI

Persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima:

 

·         beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988

 

oppure

 

·         definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013;

·         di qualsiasi età;

·         per le quali sia verificata almeno una delle condizioni elencate nel Decreto interministeriale Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all’art. 2, comma 2, lettere dalla a) alla i), riconfermate all’art. 2, comma 2 del DPCM 21/11/2019, relativo al triennio 2019-2021, annualità 2019;

·         residenti in Lombardia da almeno 2 anni

Il requisito della residenza di almeno 2 anni in Lombardia vale per le persone di nuovo accesso, con le seguenti specifiche:

-          minore con disabilità con età inferiore ai 2 anni nato in Italia: in questo caso si considera se almeno uno dei genitori ha una residenza in Lombardia di almeno 2 anni;

-          in caso di ricongiungimento familiare di minore il requisito della residenza (2 anni) deve essere posseduto dal minore stesso;

·         ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 per adulti ed anziani ed ISEE ordinario fino a € 65.000,00 per beneficiari minorenni in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente) ai fini dell’accesso alla misura B1. Per gli adulti e anziani è necessario presentare anche l’ISEE ordinario che sarà utilizzato quale criterio ordinatorio dell’elenco predisposto dalle ATS.  

 

STRUMENTI

Il Buono mensile viene erogato in base:

-       alla permanenza a domicilio della persona disabile gravissima;

-       all’assunzione regolare di personale di assistenza (sia assunto direttamente dalla persona disabile/famiglia con regolare contratto oppure quello fornito da Ente terzo - es. cooperativa- o da operatore a prestazione professionale).

 

  1. Se la persona con disabilità gravissima (minore/adulto/anziano) è a casa e non è in carico a Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, Progetto sperimentale riabilitazione minori disabili) ovvero se minore con disabilità gravissima che frequenta un servizio di infanzia, scuola o Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie, sociali con precipua finalità socializzante e  per un totale complessivo ≤ 14 ore settimanali:

 

Valore mensile del Buono: fino a massimo € 1.100,00 articolato in:

a)    € 600,00 per sostenere il caregiver familiare o in caso di sua assenza (persona che vive sola al domicilio) per sostenere il personale di assistenza;

b)    da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 500,00 per sostenere, a titolo di rimborso, le spese del personale di assistenza regolarmente impiegato:

-          tempo pieno (convivente o non convivente) € 500,00;

-          part time (almeno 25 ore settimanali) € 300,00;

-           < 25 ore settimanali € 200,00  a fronte di una spesa almeno di pari importo.

 

In relazione a bisogni complessi correlati a situazioni di dipendenza vitale, ventilo assistite e stati vegetativi e in alternativa al personale regolarmente impiegato, può essere riconosciuto un ulteriore buono mensile sino ad un massimo di € 300,00 al caregiver familiare impegnato nell’assistenza diretta della persona con gravissima disabilità come specificato nel progetto individuale. 

 

Alle persone con disabilità gravissima, con capacità di esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato, può essere riconosciuto oltre al buono mensile del valore di € 600,00, di cui al punto a) e al buono per il personale di assistenza regolarmente impiegato fino ad un massimo di € 500,00 di cui al punto b), un ulteriore buono sociale mensile fino ad un massimo di € 800,00 a fronte di una spesa almeno di pari importo.

 

2.      Se la persona con disabilità gravissima:

 

-          frequenta servizi infanzia/scuola per massimo 25 ore settimanali (inteso come valore convenzionale, pertanto la frequenza del tempo scuola);

ovvero

-          è un adulto/anziano ed è inserito presso un servizio diurno (CSE, CDD, CDI) per un massimo di 14 ore settimanali:

ovvero

-          frequenta servizi infanzia /scuola ≤ alle 25 ore settimanali e un servizio diurno (es. CSE, CDD, CDI, semiresidenziale NPIA, diurno continuo Riabilitazione ex art. 26, Sperimentazione riabilitativa diurna) ≤ alle 14 ore settimanali certificate dall’erogatore del servizio e comunque non superiore a complessive 35 ore.

 

Valore mensile del Buono € 600,00

 

In caso di riconoscimento del Buono mensile di € 600,00 a disabile gravissimo che frequenta la scuola, nei mesi di luglio e agosto il buono è innalzato ad € 900,00 - a compensazione del maggior onere assistenziale per il caregiver familiare dovuto al periodo di chiusura della scuola.

 

I Buoni di cui al punto 1 e 2 possono essere integrati anche con i seguenti Voucher mensili secondo le modalità sotto evidenziate:

 

a.    Voucher mensile compreso fino ad un massimo di € 460,00 a favore di persone adulte, per il miglioramento della qualità di vita loro e delle loro famiglie.

b.    Voucher mensile fino a un massimo di € 600,00 a favore di minori, per promuovere il miglioramento della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie.

 

I progetti devono essere realizzati da Enti erogatori di servizi sociosanitari o sociali accreditati che aderiscono allo strumento e sono in possesso delle figure professionali necessarie.

 

  1. Se la persona disabile gravissima presenta bisogni di particolare intensità in quanto dipendente da tecnologia assistiva:

 

-          ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (minimo 16 ore giornaliere)

 

e/o

 

-          alimentazione solo parenterale attraverso catetere venoso centrale

 

e/o

 

-          situazioni di particolare gravità e di intensità, con necessità di assistenza continuativa e motivata e valutata dalla ASST

 

Valore mensile del Buono e voucher fino a massimo € 2.250,00 così articolato:

 

a)    Buono dal valore mensile di € 600,00 per il caregiver familiare;

b)    Voucher sociosanitario alto profilo mensile fino a massimo € 1.650,00 per l’acquisto fino ad un massimo di 20 ore/settimanali di OSS. Il valore massimo mensile fino ad € 1.650,00 è stabilito anche per i Voucher misti oppure per Voucher con solo Infermiere o solo Educatore con eventuale ridefinizione del tetto di ore settimanali.

 

La persona/famiglia ha facoltà di candidarsi al voucher sperimentale: la presa in carico con questa modalità esclude quella con le altre modalità declinate ai precedenti punti 1. e 2.

 

L’erogazione del Buono Misura B1 è incompatibile nei seguenti casi:

·         accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali socio sanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);

·         Misura B2;

·         contributo da risorse progetti di vita indipendente – PRO.VI – per onere assistente personale assunto;

·         ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale (ad esempio ricovero SLA/malattia del motoneurone, ricovero stati vegetativi, …);

·         ricovero in riabilitazione/Sub acuta/Cure intermedie/Post acuta;

·         presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE);

·         presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno ≥ 18 ore settimanali;

·         presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;

·         bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015.

 

L’erogazione del Buono Misura B1 è compatibile con:

·         interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD);

·         interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;

·         interventi di Sperimentazione riabilitazione minori disabili in regime ambulatoriale;

·         ricovero ospedaliero;

·         ricovero di sollievo per ADULTI per massimo 60 giorni programmabili nell’anno;

·         ricovero di sollievo per MINORI per massimo 90 giorni programmabili nell’anno presso unità d’offerta residenziali sociosanitarie, anche attraverso la Misura residenzialità minori con gravissima disabilità;

·         sostegni DOPO DI NOI riferiti esclusivamente per canone di locazione o per spese condominiali;

·         prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS HCP ad eccezione di erogazione di specifici contributi;

·         voucher anziani a caregiver familiare anziano (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019)

 

Altri eventuali interventi/progetti quali, a titolo esemplificativo:

  • progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori di casa alcune ore per attività di socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dal presente provvedimento fino a 14 ore settimanali;
  • progetti ex l. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo di cui sopra;

 

possono ritenersi compatibili con l’erogazione del buono, qualora gli stessi siano parte del Progetto Individuale.

 

L’erogazione del Buono è sospesa in caso di permanenza della persona disabile fuori regione per oltre 90 giorni.

 

In caso di trasferimento della residenza della persona disabile in altra regione l’erogazione del buono e del voucher sociosanitario viene interrotta.

 

I Voucher della Misura B1- adulti fino a € 460,00 e minori fino a € 600,00 e di alto profilo fino a € 1.650,00 sono incompatibili con le prestazioni integrative previste da Home Care Premium/INPS e sono sospesi in tutti i casi in cui la persona disabile non sia al proprio domicilio.

 

Tutte le variazioni relative alla permanenza a domicilio, alle ore erogate da personale di assistenza regolarmente assunto o alla frequenza scuola/servizi, che possono determinare la sospensione/modifica del beneficio, nonché l’eventuale cambiamento delle coordinate bancarie/postali (IBAN) devono essere prontamente comunicate al case manager (referente del caso) della ASST di riferimento.

 

L’ATS, che eroga la Misura B1 fino al 31 dicembre 2020 sulla base delle risorse disponibili assegnate, effettua il controllo della documentazione presentata dai beneficiari della Misura B1 in collaborazione con le ASST, ed inoltre verifica trimestralmente il regolare versamento dei contributi previdenziali per il personale assunto direttamente dai beneficiari della misura B1, o la documentazione con validità fiscale emessa da ente terzo (es. cooperativa) o dal professionista che eroga la prestazione.

Tutte le informazioni sono contenute nella normativa di riferimento e nella modulistica allegate alla presente notizia.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025