Misura B1 - FNA
Programma Operativo Regionale a favore di persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato (misura B1) di cui al Fondo per le Non Autosufficienze 2024 - esercizio 2025 - DGR XII/3719 del 30/12/2024
Con D.G.R. n. XII/3719 del 30/12/2024, Regione Lombardia ha approvato il Programma Operativo regionale di cui al FNA – Esercizio 2025 relativo alle Misure a sostegno delle persone anziane non autosufficienti ad alto e basso bisogno assistenziale e persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo elevato e molto elevato, costituito da:
- allegato A) “Piano attuativo Regione Lombardia – FNA annualità 2022/2024: Programmazione interventi”;
- allegato B) “Programma Operativo Regionale” con il quale si individuano le regole di attuazione delle Misure legate alla condizione di non autosufficienza e disabilità (misura b1 e B2) e Pro.Vi, a valere sulle risorse del FNA annualità 2024 esercizio 2025, integrate con le risorse autonome del bilancio regionale e con le risorse del FSR e sviluppato nelle seguenti tre macroaree:
- punto 2.1 Misura B1: persona anziana non autosufficiente ad alto bisogno assistenziale e persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato;
- punto 2.2 Misura B2: persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale e persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato;
- punto 2.3 Progetti di vita indipendente – Pro.Vi;
e relativamente alle Misure B1 e B2 il documento è integrato da n. 3 allegati, anch’essi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- All. C.1.“Interventi integrativi sociali” (assistenza diretta) per Misura B1 e Misura B2;
- All. C.2. “Voucher sociosanitario” per la sola Misura B1;
- All. C.3. “Voucher Autismo” per la sola Misura B1.
Il Programma prevede:
- La conferma degli strumenti già previsti dall’esercizio 2024 al fine di promuovere la continuità e la qualità di vita nel contesto scelto dalla persona anziana non autosufficiente e da quella con disabilità;
- La conferma del raggiungimento del LEPS di Processo sull’intero territorio regionale: percorso assistenziale integrato dedicato alle persone non autosufficienti o in condizione di disabilità;
- L’incremento della gamma dell’offerta degli interventi, sia nell’ambito dell’assistenza domiciliare, che dei servizi di sollievo.
In conclusione, si conferma anche per questa annualità, il sostegno/supporto al beneficiario per il suo mantenimento nel contesto di vita scelto tramite:
- l’assistenza indiretta (contributo mensile);
- l’assistenza diretta (erogazione di interventi di assistenza domiciliare e di sollievo).
Il lavoro di cura, offerto dal caregiver familiare e fornito da personale di assistenza regolarmente impiegato, continua ad essere riconosciuto quando inserito nel progetto individuale e con l’ulteriore precisazione che gli stessi devono partecipare attivamente all’attuazione del piano assistenziale. Le politiche di intervento a favore delle persone non autosufficienti/con disabilità e delle loro famiglie sono orientate verso un approccio che pone l’accento su diversi temi quali l’inclusione, la scelta e l’autodeterminazione, la condivisione dei percorsi di vita e l’offerta di una risposta non frammentata e non discontinua. Questo approccio si colloca in un contesto di attenta sinergia tra le diverse azioni afferenti al comparto sanitario, sociosanitario e sociale, di competenza di tutti gli attori istituzionali (Stato, Regione, Comuni e Ambiti, ATS e ASST) e non (Terzo Settore e Associazioni).
Gli strumenti per promuovere percorsi integrati di presa in carico globale del beneficiario e del suo contesto familiare, e per garantire l’attuazione del LEPS di Processo, sono:
- la valutazione multidimensionale;
- il progetto individuale;
- il budget di progetto.
La Misura B1, considerata di natura regionale a forte rilievo sanitario, è realizzata attraverso le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio-sanitarie Territoriali (ASST).
La Misura è finalizzata a garantire la permanenza a domicilio e nel proprio contesto di vita delle persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato. L’annualità FNA si realizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 sulla base delle risorse disponibili assegnate alle ATS.
La domanda può essere presentata tramite l’utilizzo dell’apposita modulistica, corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, all’ASST di residenza, dove l’Equipe di Valutazione Multidimensionale, previa verifica della documentazione allegata e valutazione della persona, predispone il Progetto Individuale contenente tutti gli interventi sanitari, sociosanitari e sociali, necessari per rispondere ai bisogni della persona.
Le persone di NUOVO ACCESSO potranno presentare istanza dal 01/03/2025 al 31/10/2025, a seguito di prossima pubblicazione di specifica modulistica su questo sito, presentando la seguente documentazione:
- copia del verbale di invalidità civile da cui risulti il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento o della dichiarazione di condizione di non autosufficienza ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013, allegato 3.
- documentazione clinica, allegando le specifiche scale di valutazione, di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del DM 26 settembre 2016 comprovante la condizione di non autosufficienza ad elevato bisogno assistenziale e di disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato, a seconda della condizione/patologia in cui versa la persona, redatta dal medico specialista di branca, afferente a:
- struttura pubblica o privata accreditata dal SSN per l’erogazione di prestazioni di ricovero e cura, specialistica ambulatoriale, comprese prestazioni di psichiatria e di neuropsichiatria infantile;
- struttura sociosanitaria integrata, eccezionalmente, laddove si evidenziasse una documentata impossibilità ad accedere alle strutture di cui sopra;
- per le condizioni alla “lettera i” allegare alla relazione il modello 3 compilato, timbrato e firmato dal medico specialista.
- copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale dell’interessato e del dichiarante (se diverso dall’interessato) (si ricorda che in caso di responsabilità genitoriale congiunta deve essere prodotta da entrambi i genitori);
- in presenza di personale di assistenza a qualunque titolo remunerato: contratto di regolare assunzione con versamento dei contributi previdenziali per personale assunto direttamente oppure documentazione con validità fiscale emessa da ente terzo (es. cooperativa) o da professionista che eroga la prestazione e documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
- dichiarazione della struttura semiresidenziale in cui siano indicati la tipologia di posto occupato e il monte ore settimanale (SOLO se frequentante);
- modello 1 “dichiarazione di impedimento temporaneo per redazione/sottoscrizione della domanda, qualora necessario;
- modello 2 “comunicazione dati economici”;
- ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente):
- per gli adulti e gli anziani ISEE sociosanitario fino a 50.000,00 (anche sul nucleo ristretto secondo la normativa di riferimento);
- per i minorenni ISEE ordinario fino a 65.000,00 (compreso isee corrente o Isee minorenni laddove previsto dalla normativa);
Gli anziani non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e le persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato che alla data del provvedimento citato risultavano PRESE IN CARICO CON IL PRECEDENTE FNA 2023 annualità 2024, devono presentare istanza entro il 28 febbraio 2025, allegando la seguente documentazione:
- ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente):
- per gli adulti e gli anziani ISEE sociosanitario fino a 50.000,00 (anche sul nucleo ristretto secondo la normativa di riferimento);
- per i minorenni ISEE ordinario fino a 65.000,00 (compreso isee corrente o Isee minorenni laddove previsto dalla normativa);
- in presenza di personale di assistenza a qualunque titolo remunerato: contratto con versamento dei contributi previdenziali per personale assunto direttamente oppure documentazione con validità fiscale emessa da ente terzo (es. cooperativa) o da professionista che eroga la prestazione e documentazione attestante l’avvenuto pagamento;
In caso di mancata presentazione entro il suddetto termine la misura è sospesa fino alla presentazione della domanda di prosecuzione e non saranno riconosciuti retroattivamente le eventuali mensilità non corrisposte.
Alle persone in carico al 31 dicembre 2024, a seguito di domanda di prosecuzione entro il 28/02/2025, viene confermato l’importo del contributo mensile già riconosciuto nell’esercizio precedente.
I contributi erogati a titolo anticipatorio saranno eventualmente conguagliati ad avvenuta presentazione della domanda e a conclusione dell’iter valutativo da parte della ASST.
L’ASST verifica entro 15 gg dalla presentazione della domanda, l’ammissibilità formale dell’istanza, procedendo, laddove necessario, alla richiesta di integrazioni. In assenza di perfezionamento della domanda, ovvero in ipotesi di mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale, l’istanza è da ritenere inammissibile.
Al fine di garantire la continuità della presa in carico delle persone beneficiarie di Voucher sociosanitari B1 al 31 dicembre 2024, l’erogazione dei Voucher proseguirà con le medesime modalità fino al loro completamento e, comunque, entro e non oltre il 28 febbraio 2025, fatto salvo per:
Voucher sociosanitari ad alto profilo in quanto rivolti a persone che presentano bisogni complessi essendo dipendenti da tecnologia assistiva;
Voucher sociosanitari con rafforzamento ADI a scuola.
In quanto trattasi di interventi di carattere sanitario potranno proseguire fino a nuova rivalutazione da parte dell’ASST a seguito della quale potranno essere eventualmente rinnovati.
L’ATS, accolte le domande validate dalle ASST, stabilisce in via definitiva l’ammissibilità alla misura e predispone l’elenco ordinato in base al valore ISEE tenuto conto della data di protocollazione dell’istanza, procedendo al riconoscimento del beneficio nel limite delle risorse disponibili.
Le persone ammesse al beneficio, dopo l’inserimento negli elenchi mensili da parte di ATS, riceveranno comunicazione dell’avvio della presa in carico dall’èquipe territoriale dell’ASST di riferimento.
Il contributo economico, corrisposto a titolo di riconoscimento dell’assistenza fornita da parte del caregiver familiare e/o a titolo di concorso alle spese sostenute per il personale di assistenza regolarmente impiegato, è riconosciuto dal primo giorno del mese successivo a quello di valutazione.
L’erogazione del contributo verrà corrisposto da parte di ATS entro il giorno 27 successivo al mese di competenza.
DESTINATARI
Persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e persone con disabilità e necessità di sostegno intensivo molto elevato, al domicilio:
- beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988 oppure definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la rispettiva indennità;
- residenti in Lombardia;
- di qualsiasi età;
- per le quali sia verificata almeno una delle condizioni elencate nel Decreto interministeriale Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (FNA) anno 2016, all’art. 2, comma 2, lettere dalla a) alla i), riconfermate all’art. 2, comma 2 del DPCM 21/11/2019, relativo al triennio 2019-2021, annualità FNA 2021 esercizio 2022;
- ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente):
- per gli adulti e gli anziani ISEE sociosanitario fino a 50.000,00 (anche sul nucleo ristretto secondo la normativa di riferimento);
- per i minorenni ISEE ordinario fino a 65.000,00 (compreso isee corrente o Isee minorenni laddove previsto dalla normativa);
L’erogazione del Buono Misura B1 è compatibile con:
- interventi di assistenza domiciliare: Cure Domiciliari, Servizio di Assistenza Domiciliare;
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare o in regime di ricovero;
- interventi di Sperimentazione riabilitazione minori disabili in regime ambulatoriale ex DGR 3239/20212;
- ricovero ospedaliero;
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell’anno;
- ricovero di sollievo per minori per massimo 90 giorni programmabili nell’anno presso unità d’offerta residenziali sociosanitarie, anche attraverso la Misura residenzialità minori con gravissima disabilità;
- sostegni per interventi infrastrutturali DOPO DI NOI;
- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015 (la somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato non può comunque eccedere il costo totale sostenuto per la relativa remunerazione);
- dimora in conventi e comunità religiose purché non finanziata con la Misura di cui alla DGR X/4086/2015 (Misura “Residenzialità Assistita in Comunità religiose”).
Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili con l’erogazione del buono - purché previsti nel Progetto Individuale - quali, a titolo esemplificativo:
- progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori di casa alcune ore per attività di socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, ecc oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata;
- progetti ex L. 328/2000 a favore di minori disabili sostenuti dai Comuni con loro risorse e che hanno la medesima finalità dei progetti di sollievo di cui sopra;
L’erogazione del Buono Misura B1 è incompatibile nei seguenti casi:
- accoglienza definitiva presso Unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità):
- Misura B2;
- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- Home Care Premium/INPS HCP;
- Prestazione Universale;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- presa in carico in Unità d’offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali >= 18 ore (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con Sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno ex DGR n. 3239/2012);
- contributo da risorse progetti di vita indipendente - PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato.
I voucher sociosanitari della Misura B1 sono incompatibili con le cosiddette prestazioni integrative previste da Home Care Premium/Inps e sono sospesi in tutti i casi in cui la persona con disabilità non sia al proprio domicilio.
L’erogazione della Misura B1 (contributo/voucher sociosanitario/interventi integrativi sociali) è sospesa in caso di:
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- ricovero di sollievo per adulti oltre i 60 giorni/anno;
- ricovero di sollievo per minori oltre i 90 giorni/anno;
- attivazione di una misura/intervento non compatibile con la Misura B1;
- permanenza della persona con disabilità fuori regione oltre 90 giorni annuali. Tale termine può essere derogato in caso di terapie specialistiche prolungate e programmate da effettuarsi fuori Regione, purché certificate dallo specialista di branca che ne dichiara la necessità, la indifferibilità e la durata prevista. La deroga dei termini è preventiva ed è autorizzata da Regione Lombardia, previa valutazione e parere del caso da parte della ATS territorialmente competente.
In tutti i casi di sospensione la Misura B1 sarà riattivata dal giorno del rientro a domicilio a seguito della comunicazione supportata da idonea documentazione (ad es. lettera dimissione in caso di ricovero temporaneo di sollievo).
Non è prevista la possibilità di recupero economico delle prestazioni temporaneamente sospese.
In caso di cambio di residenza del beneficiario in altro Comune lombardo in corso dell’esercizio, l’ATS di provenienza mantiene la competenza amministrativa per l’erogazione del contributo mensile e dell’erogazione del voucher per tutto il 2025.
In caso di trasferimento della residenza del beneficiario della misura in altra Regione l’erogazione del Buono e dei Voucher viene interrotta a partire dall’acquisizione della nuova residenza.
Tutte le variazioni relative alla permanenza a domicilio, alle ore erogate da personale di assistenza regolarmente assunto o alla frequenza scuola/servizi, che possono determinare la sospensione/modifica del beneficio, nonché l’eventuale cambiamento delle coordinate bancarie/postali (IBAN), devono essere prontamente comunicate al case manager (referente del caso) della ASST di riferimento.
L’ATS, che eroga la Misura B1 fino al 31 dicembre 2025 sulla base delle risorse disponibili assegnate, effettua il controllo della documentazione presentata dai beneficiari della Misura B1 in collaborazione con le ASST.
Tutte le informazioni sono contenute nella normativa di riferimento e nella modulistica allegate alla presente notizia.
SC Misure e Reti per la Famiglia e i suoi componenti fragili - ATS Bergamo
Recapiti:
mail: segreteria.intpromreti@ats-bg.it
(Si chiede cortesemente di indicare nell'oggetto della mail la Misura per cui si sta scrivendo)
Tel.: 035.385310 – 035.385398 – 035-385088
Responsabile della pubblicazione: Dipartimento PIPSS
Ultimo aggiornamento: 07/05/2025