IMPIANTISTICA - IMPIANTI ELETTRICI
Secondo il D.Lgs n. 81/2008 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.
Ferme restando le disposizioni del D.P.R. n. 462/2001, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni della normativa vigente e delle norme di buona tecnica, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
In sostanza, oltre ai controlli ed alla manutenzione svolti dall’azienda, il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare e sottoporre a verifica periodica da parte di enti terzi, gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione contro i fulmini e gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione, allo scopo di accertare il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza, successivamente all’omologazione, secondo quanto indicato nel DPR 462/2001 in vigore dal 23 gennaio 2002. La denuncia e la verifica periodica di questi impianti non è comunque una novità, in quanto si tratta di un obbligo già in vigore fin dagli anni ’50 in base alla previgente normativa; pertanto il datore di lavoro deve farsene carico, secondo le modalità di seguito illustrate.
Messa in esercizio degli impianti:
la messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto e va inoltrata ad INAIL (ex ISPESL) e ATS.
La dichiarazione di conformità non vale come omologazione per gli Impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione, pertanto la prima verifica può essere effettuata esclusivamente dalla ATS.Modalità di trasmissione della dichiarazione di conformità dell'impianto a ATS e INAIL:
Il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, deve inviare la dichiarazione di conformità ad INAIL e ATS, secondo quanto previsto dalle norme in vigore e con le modalità indicate dai rispettivi Enti (LINK al sito INAIL)
Al fine di semplificare il procedimento, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità gli allegati tecnici previsti dalla norma.
Tali allegati devono invece essere conservati presso il luogo dove è situato l'impianto e resi disponibili in occasione della visita del verificatore, che potrà richiederli in visione ed eventualmente acquisirli in copia, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici.
Se il datore di lavoro aveva già provveduto a denunciare gli impianti prima del 23.01.2002, nel rispetto della previgente normativa e non sono intervenute modifiche radicali degli impianti stessi, non è necessario procedere all’inoltro della dichiarazione di conformità secondo quanto sopra illustrato.Precisazioni per gli impianti di protezione dai fulmini:
Secondo il D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme tecniche. Questa prescrizione normativa comporta di fatto che il datore di lavoro debba innanzitutto effettuare la valutazione del rischio dovuto al fulmine secondo le norme tecniche in vigore, per cui solo nel caso in cui la struttura non sia “auto protetta” rispetto alla fulminazione diretta, sarà necessario installare un impianto di protezione esterno (LPS). L’obbligo di denuncia e verifica periodica di cui sopra sussiste, pertanto, solo se sull’edificio sede dell’attività lavorativa, risulta effettivamente installato un impianto di protezione contro i fulmini.
Precisazione per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione:
Quando devono essere “denunciati” e verificati gli impianti installati in zone a rischio esplosione ?
Secondo il D.Lgs 81/2008 , il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili .
Il datore di lavoro deve quindi valutare i rischi specifici derivanti dalla possibile formazione di atmosfere potenzialmente esplosive, elaborando nell’ambito del DVR il “documento sulla protezione contro le esplosioni”.
Solo le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XLIX del D.Lgs 81/2008 devono essere denunciate alla ATS e sottoposte alle verifiche di cui al DPR 462/01. A titolo di esempio assolutamente indicativo si citano alcune attività che possono presentare questo rischio: aziende chimiche, industrie del legno e della plastica, aziende che utilizzano gas infiammabili, lavorazioni meccaniche con produzione di polveri, lavorazione dei cereali, distributori di carburante, etc.
Effettuazione della verifica periodica degli impianti:
La verifica di impianto è l’insieme delle procedure con le quali si accerta la rispondenza degli impianti alle norme applicabili. La verifica comprende le seguenti attività:
- Esame della documentazione; esame a vista dei luoghi e degli impianti; effettuazione di prove e misure; redazione del verbale di verifica;
- Ricordiamo inoltre che il verbale di verifica periodica deve essere conservato a cura del datore di lavoro, che deve esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
Si segnala che nella provincia di Bergamo le verifiche periodiche possono essere svolte solo dalla ATS di Bergamo o da organismi privati abilitati dal Ministero competente. Non hanno pertanto alcuna validità ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da installatori, professionisti o altro personale tecnico.
Approfondimenti - documenti consultabili nella sezione allegati, a fondo pagina:
Responsabile della pubblicazione: Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Ultimo aggiornamento: 12/05/2025