ESENZIONI PER CONDIZIONI INVALIDANTI
Chi ha diritto
I cittadini riconosciuti invalidi a vario titolo (invalidi di guerra – invalidi per servizio – invalidi del lavoro – invalidi civili compresi ciechi e sordomuti – invalidi a causa di malattie post vaccinali e post trasfusionali – vittime della criminalità organizzata, etc) beneficiano di particolari forme di esenzione dal pagamento ticket per l’acquisto di farmaci e per prestazioni ambulatoriali in Strutture Ospedaliere pubbliche o private Accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale; detta esenzione sarà parziale o totale.
Dove e come si richiede
I cittadini che sono stati riconosciuti invalidi civili con una percentuale che dà diritto all’esenzione dal ticket, riceveranno al proprio domicilio tramite posta ordinaria, contestualmente al verbale di invalidità, anche l’attestato per usufruire dell’esenzione dal pagamento del ticket. I cittadini che sono riconosciuti invalidi per cause diverse dall’invalidità civile si rivolgeranno alla ASST di residenza (sportelli di scelta e revoca dei Distretti Sociosanitari) per attere il diritto alla esenzione.
Documentazione idonea
L’unico documento valido attestante la condizione di invalido è il verbale rilasciato dall’apposita Commissione sanitaria predisposta dagli Enti competenti . Nel particolare:
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gli invalidi di guerra devono produrre il verbale rilasciato dalla commissione dell’Ospedale Militare ove è anche indicata la categoria pensionabile cui è ascritta la menomazione riconosciuta;
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gli invalidi per servizio devono produrre il verbale rilasciato dalla commissione dell’Ospedale Militare ove è anche indicata la categoria pensionabile cui è ascritta la menomazione riconosciuta;
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gli invalidi del lavoro devono produrre la dichiarazione rilasciata dall’INAIL con anche la percentuale di invalidità ed il tipo di infortunio che ha determinato l’invalidità;
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gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti devono produrre il verbale rilasciato dalla competente commissione di residenza, dove è certificata anche la percentuale di invalidità (per gli invalidi civili) ovvero il tipo di riconoscimento per i ciechi (parziali o totali) e per i sordomuti. Per gli invalidi riconosciuti non è necessario acquisire il verbale in quanto, come sopra indicato, la procedura per il rilascio dell’esenzione è automatica;
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le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata devono produrre una certificazione del Prefetto che attesti che l’invalidità è causata da atti terroristici o criminosi (hanno diritto all’esenzione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica anche i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli, e in mancanza dei predetti, ai genitori.);
- i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati devono produrre il verbale rilasciato dalla Commissione dell’Ospedale Militare ovvero direttamente dal Ministero della salute.
- le vittime del dovere e loro familiari: devono produrre la documentazione specifica comprovante la loro condizione (documento dell’amministrazione di appartenenza delle vittime contenente -la certificazione delle provvidenze erogate)
Per quanto tempo vale l’ esenzione ottenuta?
La validità temporale dell’esenzione è correlata al giudizio espresso dalla Commissione competente.
A che cosa si ha diritto il titolare della esenzione
L’ esenzione per prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica e per i farmaci varia in funzione del tipo di condizione invalidante e per la stessa condizione in relazione alla categoria riconosciuta.
PRESTAZIONI AMBULATORIALI
Sono totalmente esentati dal pagamento del ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale le seguenti categorie di invalidi:
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Invalidi
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di guerra riconosciuti nelle categorie dalla I alla V;
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per servizio riconosciuti nelle categorie dalla I alla V;
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del lavoro con invalidità superiore a 2/3 (cittadini riconosciuti invalidi con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 67 %);
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con invalidità superiore a 2/3 (cittadini riconosciuti invalidi con una percentuale superiore a 67), quelli con diritto all’indennità di accompagnamento ovvero indennità di frequenza;
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Ciechi assoluti;
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Ciechi parziali (ventesimisti);
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Sordomuti;
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Vittime
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del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge 302/90 e succ. modificazioni);
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del dovere e loro familiari
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Sono esentati dal pagamento del ticket sulle prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale soltanto per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le seguenti categorie di invalidi:
- Invalidi di guerra riconosciuti nelle categorie dalla VI alla VIII;
- Invalidi per servizio riconosciuti nelle categorie dalla VI alla VIII;
- Invalidi del lavoro o affetti da malattie professionali con riduzione della capacità lavorativa inferiore a 2/3 (cittadini riconosciuti invalidi con una riduzione della capacità lavorativa fino al 67%);
- Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, (Legge 210/92).
FARMACI
Sono totalmente esentati dal pagamento del ticket sui farmaci le seguenti categorie di invalidi:
- Invalidi di guerra riconosciuti titolari di pensione vitalizia;
- Invalidi per servizio riconosciuti dalla I alla VIII categoria; Grandi invalidi del lavoro (cittadini riconosciuti invalidi con una riduzione della capacità lavorativa dall’80% al 100%);
- Tutti gli invalidi civili riconosciuti con percentuale di invalidità pari a 100 ovvero con diritto all’indennità di accompagnamento;
- Minori non deambulanti ovvero con diritto all’indennità di frequenza;
- Ciechi assoluti;
- Ciechi parziali (ventesimisti);
- Sordomuti;
- Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge 302/90 e succ. modificazioni);
- Vittime del dovere
- Danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie correlate (Legge 210/92);
- Infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta.
- Sono tenuti al pagamento di 1€ a confezione fino ad un massimo di 3€ per ricetta le seguenti categorie di invalidi:
- Invalidi del lavoro con invalidità superiore a 2/3 (cittadini riconosciuti invalidi con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra 67% e 80%);
- Tutti gli invalidi civili con invalidità superiore a 2/3 (cittadini riconosciuti invalidi con una percentuale compresa tra 67 e 99).
Ultimo aggiornamento: 04/03/2025