ESENZIONE PER CURE TERMALI

Per le prestazioni termali è previsto il pagamento di un ticket pari a 50 € massimo per ricetta; le categorie di assistiti esenti non devono pagare il ticket di 50 €, ma sono tenute al pagamento di una quota fissa per ricetta pari a 3,10 €, ad eccezione di alcune tipologie di invalidi .

Come si ottiene il diritto

Gli invalidi devono presentare il cartellino di esenzione al medico prescrittore che dovrà indicare il codice di esenzione;  gli esenti per reddito devono  verificare  che le prescrizioni riportino il codice di esenzione, in alcuni casi sarà necessario presentare al proprio; Medico uno specifico modello di autocertificazione da effettuarsi presso il Presidio Socio Sanitario Territoriale dell'ASST di competenza. Transitoriamente, per prescrizioni rilasciate fino al 14 settembre 2011,  gli assistiti possono autocertificare il loro diritto all’esenzione presso gli stabilimenti termali (per ulteriori informazioni sulle modalità per ottenere le esenzioni per reddito si veda quanto specificato nelle pagina di questo sito  “esenzioni per reddito”). A cosa si ha diritto In generale gli assistiti hanno diritto a un ciclo di cure termali nell’anno solare, hanno invece diritto a due cicli le categorie protette. Nella pagina dedicata presente sul portale di Regione Lombardia è possibile scaricare la modulistica seguente:

  • Tabella delle patologie trattabili in ambito termale e relativo ciclo di cura
  • Tabella con tipologie e codici di esenzione
  • Tabella tipologie assistiti con diritto ad un secondo ciclo
  • Elenco delle prestazioni erogabili, in ambito termale, in convenzione con il S.S.N.

 

Intesa per l'erogazione delle prestazioni termali anni 2013-2015

Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; intesa, ai sensi dell'art. 4 delle legge 24 ottobre 2000, n° 323, sull'Accordo Nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025