Sostegno Abitativo
INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO A FAVORE DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO
(Art. 5 L.R. 18 del 24.06.2014, DDGR n. 2469/2019, n. 4079/2020 n. 7356/2022)
Regione Lombardia ha rifinanziato la misura per l’implementazione degli interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014, attraverso l’erogazione di contributi economici per l’abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione e/o per l’emergenza abitativa (residence, housing o altra tipologia di alloggio).
Con la DGR n. 7356 del 21/11/2022 e con i Decreti n. 17763 del 02/12/2022 e n. 17869 del 05/12/2022, la Regione ha approvato il rifinanziamento della stessa misura rivolta ai coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico e, con Decreto n. 3649 del 14/03/2023, ha prorogato il contributo fino ad esaurimento delle risorse.
FINALITA’
Il presente Avviso è finalizzato a sostenere i genitori separati/divorziati, con figli e in condizioni di disagio economico, attraverso l’erogazione di contributi economici per l’abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione e/o per l’emergenza abitativa.
DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
La domanda può essere presentata:
dai coniugi con stato civile di separato/divorziato per i quali la separazione è avvenuta nei 2 anni precedenti la data di presentazione della domanda, che soddisfano i seguenti requisiti:
- con figli nati o adottati nel corso del matrimonio:
- minori o maggiorenni (solo se in carico ai genitori);
- disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori.
b) con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale ad € 30.000,00.
c) residenti in Lombardia da 5 anni;
d) che non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;
e) intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per l’emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio).
Possono inoltre accedere al contributo genitori separati o divorziati che si trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie e non dignitose, a favore dei quali è possibile prevedere un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale.
Tenuto conto delle difficoltà sociali ed economiche causate dal perdurare dell'emergenza Covid-19, si può presentare domanda di contributo per accedere alla presente misura per due annualità.
CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
Il destinatario della misura, tenuto conto delle difficoltà sociali ed economiche causate dal perdurare dell’emergenza Covid-19, potrà presentare domanda di contributo per accedere alla presente misura per due annualità.
L’ammontare del contributo è pari al 40% della spesa annuale sostenuta per il canone di locazione:
- fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato;
- fino ad un massimo di € 3.500,00 nel caso di canone a prezzo di mercato o per l’emergenza abitativa.
- Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo per la durata di un anno dalla data di approvazione della domanda:
- per l’emergenza abitativa;
- per l’abbattimento del canone di locazione;
- per ambedue le tipologie di intervento.
- La domanda è valida per un anno dalla data di ammissione della stessa e il richiedente può ripresentare una seconda domanda allo scadere dei 12 mesi riferiti alla prima annualità, accedendo alla piattaforma regionale Bandi on line con le medesime modalità;
- il periodo ricompreso nell’annualità di erogazione del contributo, decorre dalla data di ammissione della domanda sino ai 12 mesi successivi. La domanda per la seconda annualità potrà essere presentata in seguito al completamento dell’istruttoria riferita alla prima annualità, previa presentazione di idonea documentazione per la liquidazione del saldo del contributo (autocertificazione di permanenza nella stessa abitazione).
Il contratto di locazione può essere:
- provvisorio nel caso di sostegno per l’emergenza abitativa (presso residence, housing, ecc.) e intestato al destinatario del beneficiario;
- regolarmente registrato e intestato al destinatario della misura (o co-intestato con i familiari):
- nel caso di contratto co-intestato ai due coniugi prima della separazione o del divorzio, il coniuge che mantiene la residenza nell’abitazione indicata nel contratto può far valere il contratto stesso come requisito per la partecipazione all’Avviso;
- non sono considerati ammissibili contratti co-intestati a nuovi conviventi;
- il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa è assimilabile al contratto di locazione;
- il destinatario può essere anche assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER, o dei Comuni, ad esclusione di chi risulta moroso nei pagamenti dovuti per la locazione e/o di chi ha beneficiato di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole.
Nel caso in cui il richiedente sia rientrato temporaneamente nel nucleo familiare di origine, si deroga alla verifica contestuale del requisito ISEE che dovrà essere perfezionato entro sei mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la perdita del contributo eventualmente assegnato. Tale deroga non è valida nei casi in cui i genitori separati/divorziati dichiarino il rientro nel proprio Paese di provenienza.
GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI IN CONDIZIONE DI GRAVE MARGINALITA’
Il genitore separato/divorziato in condizione di grave marginalità, per accedere ai benefici economici, deve condividere un progetto personalizzato predisposto dagli operatori di territorio (es: Comune, Consultorio familiare dell’ASST, Ente ospitante, ecc.) in cui si definiscono obiettivi, processo di intervento ed impegno assunti dal medesimo.
In questo caso al richiedente è riconosciuto, a seguito delle definizione/ sottoscrizione del progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità:
- il contributo per l’emergenza abitativa o per l’abbattimento del canone di locazione di durata biennale (anziché annuale);
- un contributo aggiuntivo annuo fino a €1.000,00 (di durata massima biennale).
Per condizione di grave marginalità del genitore separato o divorziato si intende una delle seguenti situazioni:
- ospite presso una struttura di accoglienza;
- rientrato temporaneamente nel nucleo familiare di origine;
- intestatario di contratto provvisorio per l’emergenza abitativa.
Procedimento per la presentazione del progetto personalizzato:
- Il genitore autocertifica nella domanda lo stato di precarietà e l’ATS valuta la possibilità di definire un progetto personalizzato di accompagnamento per il reinserimento sociale.
- In caso affermativo, l’ATS segnala all’Ente che ha in carico la situazione ovvero al Comune di residenza/dimora provvisoria, la necessità di definire un progetto personalizzato per garantire l’accesso completo alla misura. Tale progetto, predisposto mediante la compilazione dell’Allegato A2 a cura degli operatori territoriali dell’Ente più idoneo individuato (es.: Consultori familiari ASST- Comuni - Enti Ospitanti), deve essere sottoscritto dal Responsabile dell’Ente, dall’Operatore Responsabile del caso e dal genitore richiedente.
- Nel caso quindi di accettazione da parte del genitore dell’attivazione del progetto, è necessario che lo stesso alleghi alla pratica in corso il consenso sulla piattaforma Bandi on line entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.
FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- Presentazione della domanda
I genitori separati o divorziati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la domanda compilando l’Allegato A1 - comprensivo di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000- esclusivamente on line sulla piattaforma informativa Bandi on line all’indirizzo accessibile alle pagine web di Regione Lombardia: www.bandi.servizirl.it sino al 15/03/2023 o sino ad esaurimento risorse assegnate all’ ATS di Bergamo.
Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono contenuti all’interno di un specifico Manuale disponibile all’interno del Sistema informativo Bandi on line.
- Prima di presentare la domanda il cittadino deve registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema informativo bandi online e attendere la validazione (fino a 16 ore lavorative).
- Successivamente, le domande possono essere presentate in alternativa attraverso:
- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice personale che consente di accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica Amministrazione. Per richiedere ed ottenere il codice SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta regionale dei Servizi:
- Username e password rilasciate in fase di registrazione.
Ai sensi del regolamento dell’Unione Europea numero 910/2014, la sottoscrizione della documentazione utile all’assegnazione dell’agevolazione dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. E’ ammessa anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l’utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013. Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti.
La domanda può anche essere compilata e firmata in originale cartaceo allegando il file on line, dopo avere effettuato la scansione corredata dal documento di identità in corso di validità.
- Documenti da allegare alla domanda
La domanda, autocertificata tramite la compilazione di apposito modulo (Allegato A1), reperibile all’interno della piattaforma Bandi online, indica i dati personali e sensibili necessari per il riscontro dei requisiti di ammissibilità e deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) copia dell’ISEE inferiore o uguale a €30.000, con possibilità di allegarlo entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda di abbattimento del canone di locazione;
oppure:
- nel caso di emergenza abitativa, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda;
- nel caso di rientro temporaneo nella famiglia di origine, entro 6 mesi dalla presentazione della domanda;
b) copia del contratto di locazione, regolarmente registrato all’intestatario richiedente il contributo; nel caso il contratto non fosse ancora perfezionato, dovrà essere allegato sulla piattaforma Bandi online entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;
oppure:
- copia del contratto provvisorio presso residence/housing/altra tipologia di alloggio (in caso di emergenza abitativa);
oppure:
- copia di entrambi i contratti sopraindicati nel caso in cui il richiedente sottoscriva, dopo aver alloggiato durante il periodo di emergenza abitativa presso residence/housing/altra tipologia di alloggio, un regolare contratto di locazione.
- Nel caso di domanda presentata da un genitore rientrato nella famiglia di origine, il/la richiedente deve inoltre allegare:
- se trattasi di periodo temporaneo, il contratto di locazione riferito ad una diversa abitazione;
- se trattasi di rientro definitivo, il contratto di locazione, anche cointestato con un familiare, relativo all’abitazione condivisa con uno dei membri della famiglia di origine.
d) “Informativa relativa al trattamento dei dati personali” sottoscritto dall’interessato : Allegato A4.
- Entità, modalità e tempi di erogazione del contributo
L’ammontare del contributo per la locazione è pari al 40% della spesa annuale sostenuta che risulta dal contratto di affitto in essere stipulato dal genitore richiedente:
- fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato;
- sino ad un massimo di € 3.500,00 per l’emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato. Il contributo ha durata di un anno dalla data di approvazione della domanda.
Il contributo è riconosciuto per un’annualità, a partire dalla data di ammissione della domanda. In caso di durata del contratto inferiore all’anno, l’ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente.
Il contributo viene erogato in due tranche con la seguente modalità:
- una quota pari al 50% dell’ammontare concesso entro 30 giorni dall’approvazione della domanda (solo a seguito di presentazione dell’ISEE inferiore o uguale a € 30.000);
- la rimanente quota a saldo, allo scadere dei 12 mesi di durata del beneficio (che decorre dalla data di approvazione della domanda) allegando in piattaforma on line l’autocertificazione della permanenza nell’abitazione e previa presentazione di idonea rendicontazione dei versamenti effettuati per l’affitto.
Contributo per grave marginalità
Al genitore in condizione di grave marginalità può essere concesso un contributo aggiuntivo annuo fino a € 1.000,00, per un massimo di due annualità, con la seguente modalità:
- la quota del 50% corrispondente all’ammontare concesso per il canone di locazione o per l’emergenza abitativa relativo alla prima annualità, sommato al contributo concesso per la realizzazione del progetto durante il 1° anno; tale importo viene erogato entro 30 giorni dall’approvazione della domanda con documentazione completa;
- la rimanente quota a saldo, entro il 2° anno di durata del beneficio, a seguito di invio di:
- autocertificazione della permanenza nell’abitazione indicata dal contratto e presentazione della fattura o ricevuta di pagamento che dimostra la permanenza dichiarata in sede di domanda nell’abitazione /alloggio.
- valutazione da parte dell’Ente territoriale competente, dell’esito del progetto personalizzato sottoscritto dal richiedente.
- Comunicazione esiti istruttoria
L’ATS, dopo aver verificato i requisiti previsti per l’ammissibilità delle domande e la completezza dei documenti da allegare alla medesima, stabilisce l’ammontare e la durata del contributo da assegnare ai singoli richiedenti sulla base della tipologia ed entità dell’agevolazione spettante. Dalla presentazione della domanda e dei relativi allegati, possono intercorrere fino a 6 mesi prima che venga approvato l’accesso definitivo al beneficio.
Non saranno ammesse domande prive dei requisiti, incomplete o con allegati non conformi a quanto richiesto.
Il cittadino che presenti la domanda incompleta, o con allegati non conformi, riceverà una mail con le motivazioni della non ammissione al contributo. Lo stesso potrà ripresentare la domanda opportunamente corretta e completata.
Gli stati, i fatti e le qualità che declinano i requisiti di ammissibilità alla presente misura, sono oggetto di autocertificazione da parte dell’interessato resa ai sensi del DPR 445/2000, nel format relativo alla domanda.
In caso di inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, Regione Lombardia si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio e, mediante l’ATS, non liquiderà il contributo oppure nel caso le somme siano già state erogate, provvederà alla revoca e all’adozione di azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.
Responsabile del procedimento
Si precisa che la responsabilità del procedimento è in capo all’ATS - SC “Misure e Reti per la famiglia e i suoi componenti fragili”.
Per eventuali ulteriori chiarimenti inerenti i requisiti di accesso alla misura è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: segreteria.intpromreti@ats-bg.it
con oggetto: sostegno abitativo per genitori separati
Per assistenza tecnica sull'utilizzo del servizio on line della piattaforma Bandionline Sistema Agevolazioni scrivere a bandi@regione.lombardia.it o contattare il numero verde 800.131.151 attivo dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 10:00 alle ore 20:00.
Per informazioni e segnalazioni relative al bando: retifamiliari@regione.lombardia.it
Trattamento dati personali
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Regolamento UE n°679/2016 e D.lgs. 101/2918), si rimanda all’Informativa di cui all’Allegato 1D del D.d.s. n.7145 del 17 maggio 2018 e all’Allegato A4 del Decreto n.3167/2020.
Tutte le informazioni utili sono consultabili anche all’indirizzo:
- Allegato A1.pdf
- Allegato A2 - Progetto personalizzato.pdf
- Allegato A3 - Relazione intermedia e finale.pdf
- Allegato A4 - Informativa trattamento dati personali.pdf
- Allegato A Avviso sostegno abitativo.pdf
- DDUO 17763 02.12.2022.pdf
- DDUO 17869 5.12.2022.pdf
- decreto n. 3167 del 10.03.2020.pdf
- DGR 4079-21.12.2020.pdf
- DGR 7356_21.11.2022.pdf
- DGR n. 2469 del 18.11.19.pdf
- DDUO 3649 del 14_03_2023.pdf
Ultimo aggiornamento: 04/03/2025