CURE TERMALI

MODALITA' DI ACCESSO E COSTI

Ciascun assistito ha diritto ad usufruire, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, di UN solo ciclo di cure (12 sedute) nell'anno legale (1 gennaio-31 dicembre). L'anno è definito considerando il giorno d'inizio del ciclo di cura. Nel caso della terapia inalatoria sono posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale i costi relativi a due tipologie di cure convenzionate (quindi 24 cure inalatorie ad esempio: 12 inalazioni + 12 aerosol). Unica eccezione viene fatta per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili (indipendentemente dal grado di invalidità, nota Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria n.0041109-20/12/2017-DGPROGS-MDS-P), che nel corso dello stesso anno legale possono fruire di un SECONDO specifico ciclo di cure connesso alla patologia. Eventuali cure aggiuntive sono a carico dell'assistito.

A seguito di specifico accordo con INPS e INAIL, gli assistiti da questi due enti possono fruire di alcune cure aggiuntive e di trattamenti non previsti per gli altri assistiti. Per fruire di cure termali è sufficiente farsi rilasciare la prescrizione su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale da un medico di medicina generale, da un pediatra di libera scelta o da uno specialista in una delle branche attinenti alle patologie curabili e operante in una struttura dotata di ricettario regionale. Gli assistiti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nell'anno legale in corso (1 gennaio - 31 dicembre) NON hanno usufruito di ALTRO specifico ciclo di cure termali connesse alla patologia con oneri a carico del S.S.N., oppure di appartenere alle categorie protette. La validità della ricetta di prescrizione di cure termali è di 365 giorni. Per l’accesso alle cure termali è previsto il pagamento di un ticket fissato dalle disposizioni nazionali. Nessun pagamento è dovuto da chi sia in possesso di specifica esenzione, mentre gli assistiti parzialmente esenti pagano una quota fissa per ricetta. È il medico prescrittore (medico di medicina generale, pediatra o specialista in una delle branche attinenti alle patologie curabili) che, su richiesta dell’interessato, indica sulla ricetta di prescrizione il diritto all’esenzione totale o parziale ed il relativo codice.

Nessuna autocertificazione, in merito all’esenzione, può essere accettata dalle strutture erogatrici accreditate.

A seguire, le Tabelle esplicative:

  • DCPM 12 gennaio 2017 "Definizioni e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza"
  • Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2022-2024
  • Tabella delle patologie trattabili in ambito termale e relativo ciclo di cura
  • Tabella con tipologie e codici di esenzione in ambito termale
  • Tabella tipologie assistiti con diritto ad un secondo ciclo 
  • Elenco delle prestazioni erogabili, in ambito termale, in convenzione con il S.S.N.

Approfondimenti:

Regione Lombardia: Cure Termali e Terme - clicca QUI

Ministero della Salute: Assistenza Termale - clicca QUI

Responsabile della pubblicazione: Dipartimento PAAPSS

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025