COMUNITÀ MINORI
MISURA COMUNITA’ PER MINORI VITTIME DI ABUSO, VIOLENZA E GRAVE MALTRATTAMENTO (DGR n. X /7626 del 28/12/2017)
Regione Lombardia, con l’approvazione della Delibera n. X/7626 del 28.12.2017 ha effettuato una revisione della Misura "Comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento", che regolamenta il sistema di accesso, di remunerazione, di rendicontazione e controllo, degli interventi erogati in regime residenziale presso Comunità educative o Comunità familiari in possesso di idonei requisiti per l’accoglienza di:
- minori vittime di abuso, violenze o gravi maltrattamenti per i quali sia stato disposto un decreto di allontanamento e protezione da parte dell’Autorità Giudiziaria; in tale provvedimento devono essere presenti riferimenti, diretti o indiretti, a opportune valutazioni di rilievo sociosanitario.
A fini del riconoscimento della misura sono presi in esame per ciascun minore i seguenti criteri:
- di eleggibilità alla misura:
- presenza di provvedimento di allontanamento e protezione da parte dell’autorità giudiziaria;
- presenza in tale provvedimento di un riferimento, diretto o indiretto, a valutazioni di rilievo sociosanitario, prodotte o da produrre da parte dei servizi competenti, che consenta di collocare la situazione del minore/i interessato/i nella casistica dei destinatari della misura;
- per la valutazione della qualità dell’inserimento in comunità:
- articolazione dei contenuti tecnici e valutativi della documentazione sociosanitaria;
- completezza del Progetto Quadro;
- indicazioni nel Progetto Educativo Individuale (PEI) degli interventi sociosanitari e delle attività finalizzate allo sviluppo personale e alla crescita del minore;
- di qualità degli interventi sociosanitari adottati:
- carta dei servizi dell’unità d’offerta che espliciti la disponibilità dell’Ente gestore, riscontrabile nell’organigramma della struttura residenziale, di risorse professionali per interventi di sostegno/psicoterapia del minore e per il suo accompagnamento nelle diverse fasi dell’iter giudiziario, anche attraverso il sostegno affettivo e psicologico;
- adozione di protocolli/linee guida per gli interventi erogati dai professionisti messi a disposizione dalle unità d’offerta;
- adozione di sistemi di valutazione degli esiti degli interventi di tipo psicologico a favore di minori
Il contributo giornaliero riconosciuto al Comune affidatario varia in ragione della durata dell’inserimento del minore in Comunità:
- fino a tre mesi, il contributo riconosciuto è di € 35 al giorno;
- per periodi di durata superiore, da tre e fino a dodici mesi, il contributo è pari al 50% della retta, sino a un massimo di € 70 al giorno.
Il contributo è in relazione ai costi sostenuti per le prestazioni rivolte ai minori (sanitarie, sociosanitarie, socio-educative) in ambito medico-specialistico, psicoterapico e di indagine diagnostica.
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e il Comune titolare della funzione di tutela sul minore (o l’Ente capofila dell’Accordo di Programma del piano di zona) sottoscrivono annualmente un’apposita convenzione per definire i rapporti giuridici e economici tra le parti.
Contatti:
scfamiglia@ats-bg.it tel. 035 385 228/310
Ultimo aggiornamento: 29/04/2025