CITTADINI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO - IRREGOLARI (STP)

I Cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio nazionale hanno diritto ad usufruire delle cure urgenti ed essenziali, come di seguito precisato, con il rilascio di un codice denominato STP (straniero temporaneamente presente). Si riassumono di seguito le indicazioni per il rilascio e l’utilizzo di questo codice.

 

Assistiti a cui può essere rilasciato il codice STP

Il codice può essere rilasciato esclusivamente a cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea (né a Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein), presenti irregolarmente sul territorio nazionale. Non può pertanto essere rilasciato qualora il cittadino straniero sia presente in Italia in modo regolare a qualsiasi titolo. Non ne è dunque consentito il rilascio per le seguenti categorie:

  • cittadini stranieri extracomunitari provenienti da Stati convenzionati (Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Serbia-Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Macedonia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia) aventi diritto al rilascio dei modelli previsti dalle Convenzioni bilaterali;
  • cittadini stranieri extracomunitari in possesso di qualsiasi tipo di permesso di soggiorno, sia nel caso in cui questo dia diritto all’iscrizione al SSN sia che questo non comporti l’iscrizione (nel qual caso la prestazione dovrà essere erogata in regime di solvenza);
  • cittadini stranieri extracomunitari presenti in Italia con visto/timbro di ingresso (per turismo, affari, visita, ecc.) in corso di validità. (nel qual caso la prestazione dovrà essere erogata in regime di solvenza).

Riassumendo: il codice può essere rilasciato esclusivamente a cittadini stranieri extracomunitari privi di Permesso di Soggiorno o di modello bilaterale, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, ivi compresi coloro che, pur entrati regolarmente, hanno poi perso il diritto alla permanenza/iscrizione. Di norma, salvo casi eccezionali, questi cittadini sono anche indigenti e devono pertanto anche attestare tale condizione mediante specifico attestazione in possesso delle strutture sanitarie (si veda punto specifico oltre).

 

Modalità di rilascio - Validità - Accesso alle strutture

Allo straniero irregolare viene assegnato dalla struttura sanitaria, pubblica o privata accreditata del SSN erogante la prestazione, (sempre che lo straniero non ne sia già in possesso e non l’abbia con sé) il codice STP (straniero temporaneamente presente), costituito da sedici caratteri di cui: tre per la sigla STP, sei per il codice ISTAT (relativo alla Regione ed alla struttura erogante) e sette caratteri come numero progressivo attribuito al momento del rilascio.

Contestualmente al rilascio del codice STP l’assistito indigente deve sottoscrivere la relativa dichiarazione d’indigenza. Qualora l’assistito esibisca un documento di identità, gli estremi dello stesso devono essere riportati sul codice STP e sulla dichiarazione d’indigenza. La struttura sanitaria deve in ogni caso provvedere, anche in assenza di documento d’identità, alla registrazione delle generalità fornite dall’assistito e al rilascio del codice STP/dichiarazione d’indigenza. Il codice STP e la dichiarazione d’indigenza hanno validità di sei mesi e possono essere rinnovati, di sei mesi in sei mesi, fino a quando persistono le condizioni che ne hanno determinato il rilascio. Sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale.

L’identificazione del cittadino straniero mediante codice STP non dà diritto all’iscrizione al SSN e non è assolutamente ad essa equiparabile. Pertanto questi assistiti non possono accedere ai Medici di Assistenza Primaria/Pediatri di Famiglia, né ai servizi di Guardia Medica (Continuità Assistenziale). L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di Pubblica Sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano. Il codice assegnato deve essere utilizzato anche per la rendicontazione, ai fini del rimborso, delle prestazioni a carico del SSR erogate dalle strutture.

 

Cure garantite (ex art.35 c. 3,4,5,6, del D.Lgs. n.286/1998 )

Agli stranieri in esame sono garantite, nelle strutture pubbliche o private accreditate del SSN, le seguenti prestazioni:

  • cure ambulatoriali e di ricovero urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio (STP onere 9);
  • interventi di medicina preventiva e prestazioni ad essa correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, individuati dalla normativa e precisamente: la tutela della gravidanza e della maternità, tutela della salute dei minori, vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione, interventi di profilassi internazionale (STP onere 8);
  • profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai (STP onere 8).

A favore di questi assistiti si applicano anche le disposizioni di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza (STP onere 8). Si precisa che:

  • per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo o danno per la salute della persona;
  • per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

E’ stato altresì affermato il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare al paziente il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alle possibili risoluzioni dell’evento morboso. Si precisa, in ogni caso, che l’accertamento della essenzialità della prestazione, così come dell’urgenza, rientra nell’ambito della responsabilità del Medico. Inoltre il codice STP dà diritto alle prescrizioni farmaceutiche, su ricettario regionale da parte di medico specialista di struttura pubblica o privata accreditata, e alle prestazioni di assistenza protesica, sempre nell’ambito delle cure urgenti ed essenziali.

 

Pagamento della prestazione -partecipazione alla spesa (Tiket)

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolari con codice STP qualora privi di risorse economiche sufficienti (indigenti). Sono tuttavia fatte salve le quote di compartecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con il cittadino italiano. Lo straniero irregolare può inoltre usufruire di esenzioni dal pagamento del ticket, in analogia con il cittadino italiano, per quanto concerne:

  • le prestazioni di primo livello (ad accesso diretto senza prenotazione ed impegnativa)
  • le urgenze (codici PS esenti);
  • lo stato di gravidanza (prestazioni previste in esenzione a seconda della settimana di gestazione);
  • le prestazioni rese a minori (sino 14 anni);
  • le prestazioni rese per patologie esenti o a favore di soggetti esenti in ragione dell’età o in quanto affetti da gravi stati invalidanti.

In Regione Lombardia è previsto l’utilizzo del codice “X01” per tutte le prestazioni esenti rese a cittadini in possesso di codice STP Per le prestazioni non esenti l’assistito, anche se indigente con codice STP, dovrà essere invitato a pagare il ticket. Solo qualora l’assistito dichiari di non poter pagare neppure il ticket la prestazione dovrà essere fornita in esenzione totale indicando, anche in questo caso, il codice “X01”.

Responsabile della pubblicazione: Dipartimento PAAPSS

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025