CITTADINI COMUNITARI
L'Italia ha stipulato accordi sanitari con i paesi dell’Unione Europea, il Liechtenstein, l’Islanda, la Norvegia e la Svizzera. Il cittadino appartenente ad uno di questi Paesi (e del Regno Unito fino al 31.12.2020), in possesso della TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia) ha diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie necessarie gratuitamente, salvo il pagamento di un “Ticket“, presso una struttura sanitaria italiana. La spesa verrà sostenuta dal Paese d’origine. Al cittadino comunitario sprovvisto di TEAM verrà richiesto il pagamento della prestazione sanitaria. La spesa gli potrà essere rimborsata al rientro in Patria. L’ATS può in ogni caso richiedere d’ufficio il documento di copertura (TEAM/certificato sostitutivo) all’istituzione competente dello stato estero. Alle prestazioni sanitarie si accede attraverso:
- il pronto soccorso
- le strutture sanitarie (per le prestazioni per cui è previsto l’accesso diretto)
- le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST)
- I Medici di Assistenza Primaria e i Pediatri di Famiglia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi viene iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, se risulta essere:
- lavoratore subordinato o autonomo in Italia;
- familiare, anche non cittadino dell’Unione Europea, a carico di un lavoratore subordinato o autonomo in Italia (per familiare si intende il coniuge , gli ascendenti e discendenti diretti del lavoratore e del coniuge);
- familiare a carico di cittadino italiano (per la definizione di familiare si veda il punto precedente);
- in possesso di un’attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 (cinque) anni di residenza in Italia;
- disoccupato (con precedente lavoro in Italia) iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale in Italia (per i disoccupati la durata della possibilità di iscrizione varia in base alla durata della precedente attività: superiore o inferiore all’anno );
- ex lavoratore iscritto a corso di formazione professionale;
- ex lavoratore temporaneamente inabile a seguito di malattia o infortunio;
- ex lavoratore iscritto alle liste di mobilità;
- ex lavoratrice disoccupata in maternità per il periodo in cui non può essere iscritta al Centro per l’impiego;
- detenuti e cittadini sottoposti a misure alternative alla pena;
- minoro affidati a Istituti e famiglie;
- genitori comunitari di minori italiani;
in possesso di uno dei seguenti formulari comunitari: E106/S1 (lavoratori distaccati e studenti),
- E109/S1 (familiari di lavoratori residente all’estero),
- E120/S1 (pensionati in attesa di pensione),
- E121/S1 (pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia).
Iscrizione obbligatoria per minori stranieri di 18 anni
La Regione Lombardia ha esteso la possibilità d’iscrizione, a titolo gratuito, al Servizio Sanitario Regionale anche ai minori stranieri di 18 anni che si trovano in condizioni di irregolarità nel nostro Paese (cittadini non comunitari senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto e comunitari privi di copertura sanitaria).
Per scaricare il modello da compilare per chiedere l'iscrizione è possibile accedere al documento di cui si allega link
Iscrizione Volontaria di cittadini comunitari
La Regione Lombardia ha previsto la possibilità d’iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Regionale anche dei cittadini comunitari, in alternativa alla stipula di un’assicurazione privata (come descritto più avanti nel punto specifico). Per essere iscritti a titolo volontario questi cittadini non devono avere la copertura sanitaria del proprio paese di provenienza (esempio TEAM) né avere diritto all’iscrizione a titolo obbligatorio. Trattandosi di iscrizione volontaria, gli assistiti devono pagare una quota rapportata al reddito lordo complessivo dell’anno precedente (per il calcolo si veda quanto sotto indicato), in ogni caso il contributo previsto (anche in assenza di reddito o con reddito bassi) non può essere inferiore a:
- € 149,77 per gli studenti (non valevole per gli eventuali familiari a carico, per la copertura dei quali deve essere pagata la quota intera indicata al punto 3);
- € 219,49 per i collocati alla pari (non valevole per gli eventuali familiari a carico, per la copertura dei quali deve essere pagata la quota intera indicata al punto 3);
- € 387,34 per tutte le altre categorie, con estensione dell’assistenza anche ai familiari a carico.
Per i soggetti che non hanno redditi propri, qualora siano familiari a carico (ai sensi della normativa sulle detrazioni fiscali), si deve fare riferimento al reddito del soggetto del quale lo stesso è a carico (ad eccezione degli studenti e delle persone collocate alla pari che devono fare riferimento solo al proprio reddito). Fermo restando quanto sopra indicato (relativamente alla quota minima prevista) si allega un file in cui inserendo il reddito dell’anno precedente viene calcolato automaticamente il contributo da versare (download)
Si precisa che i cittadini comunitari per potere essere iscritti a titolo volontario al SSN devono essere residenti in Italia ad eccezione degli studenti che possono essere iscritti anche solo con il domicilio.
Si evidenzia , inoltre, che l’iscrizione volontaria:
• è valida fino al 31 dicembre di ciascun anno;
• è rinnovabile alle medesime condizioni;
• non può essere retroattiva.
Si precisa infine che l’iscrizione volontaria dà diritto a tutte le prestazioni sanitarie erogate al Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a parità con il cittadino italiano ma non dà diritto all’assistenza sanitaria all’estero (l’iscritto a titolo volontario non ha quindi diritto alla TEAM, ecc).
Svizzera e “diritto di opzione”
La Svizzera da diversi anni ha firmato un accordo che prevede l’applicazione dei Regolamenti Comunitari in materia di assistenza sanitaria; esistono però categorie che, ai sensi di un accordo bilaterale, possono esercitare il cosiddetto “diritto di opzione”:
- gli italiani frontalieri (residenti in Italia che lavorano in Svizzera) (si veda però quanto sotto specificato per i frontalieri che lavorano nei Cantoni confinanti con l’Italia)
- i titolari di pensione svizzera assicurati obbligatoriamente contro le malattie in Svizzera che hanno la residenza in Italia;
- i familiari delle predette categorie, nonché i familiari dei lavoratori residenti in Svizzera ed assicurati obbligatoriamente in Svizzera.
Queste particolari categorie di cittadini possono:
- presentare il modello di assistenza sanitaria rilasciato dalla Cassa Svizzera (esempio E121/S1 per i pensionati);
- in alternativa questi cittadini possono iscriversi al Servizio Sanitario Regionale pagando la quota prevista per l’iscrizione volontaria (vedi sopra).
Frontalieri che lavorano, come dipendenti, nei Cantoni svizzeri dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
- Questi lavoratori frontalieri, e chi avendo lavorato nelle stesse condizioni ha maturato un diritto alla pensione, hanno diritto all’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale senza pagamento di alcun contributo o presentazione del modello della cassa svizzera.
Dove recarsi per chiedere l'iscrizione al S.S.R.
L’assistito per procedere all’iscrizione, obbligatoria o volontaria, dovrà recarsi presso il Presidio Territoriale (ex Distretto) dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di competenza:
• ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo (per gli ex Distretti di Bergamo, Valle Brembana e Valle Imagna)
• ASST Bergamo Ovest di Treviglio (per gli ex Distretti di Dalmine, Treviglio, Romano di Lombardia e Isola Bergamasca)
• ASST Bergamo Est di Seriate (per gli ex Distretti di Est Provincia, Valle Seriana e Valle di Scalve)
Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata
I cittadini comunitari che hanno requisiti per soggiornare in Italia (perché dispongono di risorse economiche sufficienti,ecc) ma non hanno i requisiti per l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (non svolgono attività lavorativa, non hanno modelli di copertura dello stato estero) devono stipulare un’assicurazione sanitaria privata che deve essere presentata al comune al fine di ottenere la residenza.L’assicurazione privata non dà diritto all’iscrizione al S.S.R.. Ulteriori informazioni si veda il punto F della Circolare del Ministero della Salute . In alternativa all’assicurazione privata è possibile iscriversi volontariamente, con le modalità sopra indicate.
Cittadini comunitari dimoranti in Italia privi di copertura sanitaria ed indigenti
Ai cittadini comunitari dimoranti sul territorio nazionale privi di copertura sanitaria in quanto non assistiti dagli Stati di provenienza e privi di requisiti per l’iscrizione al S.S.R vengono garantite, a titolo gratuito presso le strutture pubbliche o private accreditate, le prestazioni di cui all’all’art. 35 del D.Lgs. 286/98 esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni:
- devono essere iscritti all'anagrafe di uno dei comuni lombardi;
- devono effettuare una dichiarazione, riferita al proprio nucleo familiare anagrafico, attestante uno stato di indigenza tale da non poter sostenere il costo della prestazione.
Se non ricorrono le condizioni sopra indicate, le prestazioni sanitarie (sia ambulatoriali/specialistiche che di ricovero) devono essere pagate dagli assistiti che le richiedono
Responsabile della pubblicazione: Dipartimento PAAPSS
Ultimo aggiornamento: 04/03/2025