ALTRE ESENZIONI

In particolari condizioni, stabilite da normative specifiche, i cittadini possono usufruire del beneficio dell’ esenzione dal pagamento del ticket per determinate prestazioni specialistiche. Non è prevista tessera di esenzione.
Sono esenti dal pagamento del ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori (L. 388/2000, art. 85) :

  • Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda (comma 31, art. 52 della Legge 448/2001-L. Finanziaria per il 2002); 
  • Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni; 
  • Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio; 
  • Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità.

Sono esenti dal pagamento ticket le prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening) a fronte di particolari condizioni di interesse sociale (art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98):

  • prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie;
  • prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV; 
  • prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;: 
  • prestazioni finalizzate al rilascio di certificati d'idoneità all'adozione e all'affidamento (ex D.P.C.M. 28 novembre 2003) - codice regionale " I01"; 
  • prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione (ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo); 
  • prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992;
  • i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B (all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662), nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia; 
  • soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti e fatti di cui alla Legge n. 302/90, così come modificata dalla Legge n. 407/98.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2025